Sentenza della Cassazione sul ritardo nell’invio della certificazione medica in caso di assenza per malattia
Il lavoratore deve sempre collaborare con il medico per la certificazione telematica della malattia, come per altro confermato dalla sentenza della Corte d’Appello di Cagliari sez. dist. di Sassari e dalla Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., (ud. 12-02-2020) 11-09-2020, n. 18956 sul provvedimento espulsivo. Ma prima di esporre i fatti in questione, è la stessa Inps che invita il lavoratore a vigilare: “Con il certificato telematico non cambia, infatti, la responsabilità del lavoratore riguardo il dovere di diligenza nel collaborare pienamente al compimento degli eventuali accertamenti medici di controllo che il datore di lavoro o l’INPS vorranno effettuare. Se la visita non può concludersi per indicazione errata o incompleta del domicilio, il lavoratore non è normalmente ritenuto giustificabile, verrà sanzionato secondo graduale aggravamento della sanzione fino alla perdita totale dell’indennità di malattia. Per questo si raccomanda al lavoratore, in quanto responsabile dei dati anagrafici riportati nel certificato, di controllarne con la massima attenzione la correttezza al momento della redazione. Il lavoratore potrà, inoltre, fare richiesta al medico curante di copia del certificato e dell’attestato di malattia, come previsto nella circolare 18 marzo 2011, n. 4 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e del Dipartimento della funzione pubblica. La circolare riconosce espressamente al lavoratore la possibilità di richiedere al medico copia cartacea del certificato e dell’attestato di malattia o, in alternativa, l’invio dei documenti in formato pdf alla propria casella di posta elettronica.
Ed ecco quanto accaduto: con sentenza della Corte d’Appello di Cagliari sez. dist. di Sassari si confermava la decisione resa dal Tribunale di Sassari con la quale si rigettava la domanda proposta dal lavoratore nei confronti della sua società datrice di lavoro avente ad oggetto la declaratoria dell’illegittimità del licenziamento disciplinare intimato alla dipendente in relazione alle contestate assenze ingiustificate. Come confermato dalla Cassazione affermando il principio secondo cui i giorni di ritardo di invio del certificato medico sono assenza ingiustificata
“Rilevata l’infondatezza del primo motivo, non ravvisandosi a carico della Corte territoriale alcun error in procedendo nel decidere sulla base della documentazione disponibile in atti, essendo onere della parte provvedere alla produzione del fascicolo, onere del cui assolvimento non è data qui dimostrazione alcuna ed alla cui inosservanza, stante il carattere dispositivo del giudizio, la Corte stessa non può sopperire provvedendovi d’ufficio o assegnando un nuovo termine, si deve ritenere l’infondatezza delle ulteriori censure dovendo convenirsi con il principio di diritto cui si richiama la Corte territoriale per il quale devono qualificarsi in termini di assenza ingiustificata i giorni di assenza risultati solo a seguito del tardivo invio di certificazione medica riconducibili ad uno stato di malattia”.
Insomma, è sempre bene appurarsi che la certificazione medica sia stata inoltrata in modo corretto. Infatti come è noto, in caso di malattia,oggi, il lavoratore non è più tenuto a consegnare una copia dell’attestato di malattia al datore di lavoro, ma deve semplicemente contattare il proprio medico e comunicare al datore di lavoro la propria assenza e un indirizzo per la sua reperibilità. Questo è quanto rende noto l’INPS. Specificando che spetta al medico compilare il certificato telematico per conto del lavoratore che, tramite un apposito sistema, viene inoltrato all’Inps. L’Istituto, attraverso il suo portale web rende disponibili, sia ai lavoratori che ai datori di lavoro, i certificati e gli attestati di malattia pervenuti. Il datore di lavoro può visionare esclusivamente l’attestato di malattia del lavoratore, un documento che contiene tutti i dati del certificato esclusa la diagnosi. Il lavoratore, invece, ha la possibilità di visionare sia l’attestato che il certificato medico comprensivo di tutti i dati relativi alla malattia. Dunque anche se non ha l’onere il lavoratore di inoltrare più la certificazione medica, è consigliabile che lo stesso verifichi tramite la procedura telematica che l’attestato medico di tutti i dati riguardanti la malattia sia stato correttamente inviato per evitare di incorrere in problematiche che possono avere risvolti anche disciplinari. Va ricordato che in base all’articolo 55 quater comma 1 lettera b) del TU del Pubblico Impiego, l’assenza priva di valida giustificazione per un numero di giorni, anche non continuativi, superiore a tre nell’arco di un biennio o comunque per piu’ di sette giorni nel corso degli ultimi dieci anni ovvero mancata ripresa del servizio, in caso di assenza ingiustificata, entro il termine fissato dall’amministrazione.
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