In quali casi le agevolazioni fiscali non si applicano al normale riscatto della laurea
Con la risposta ad un interpello fornita il 23 luglio scorso, l’Agenzia delle Entrate ha messo la parola fine alle ipotesi, circolate presso i contribuenti, che il riscatto degli anni di laurea potesse avere lo stesso regime fiscale agevolato previsto per il nuovo riscatto dei periodi non coperti da contribuzione (la cosiddetta pace contributiva). Quest’ultima è una misura molto interessante in quanto consente il recupero dei buchi contributivi tra un lavoro e l'altro ai fini del raggiungimento dei requisiti contributivi per l'accesso alle prestazioni pensionistiche.
Per tale istituto, introdotto con la stessa legge che ha creato il reddito di cittadinanza, il legislatore ha disposto fiscalmente la detraibilità nella misura del 50%, con una ripartizione in cinque quote annuali di pari importo nell’anno di sostenimento ed in quelli successivi.
Inoltre, spiega l’Agenzia, "il legislatore consente espressamente che la facoltà di esercitare il riscatto dei periodi scoperti possa essere esercitata, oltre che dall’interessato, anche da parte dei parenti ed affini entro il secondo grado, che, sostenendone il relativo onere, potranno fruire della detrazione dall’imposta lorda nella misura del 50%, indipendentemente dalla circostanza che il soggetto interessato sia un familiare fiscalmente a carico" oppure no.
Ma queste specifiche agevolazioni fiscali non si applicano al normale riscatto della laurea, nè nella forma ordinaria, nè in quella agevolata (5.260 euro per ogni anno riscattato), e neppure ai riscatti Enpam dei convenzionati e dei liberi professionisti. Ricordiamo che anche in questi casi il regime rimane comunque molto appetibile e consiste nella completa deducibilità dall’imponibile fiscale, quindi con un vantaggio massimo del 43 per cento più le addizionali.
L’Agenzia si sofferma anche sulla problematica del riscatto di laurea richiesto da un figlio a carico. Ed anche in questo caso restano valide le istruzioni impartite in precedenza dalla circolare 13/E del 2019 dove si chiarisce che per i contributi versati in favore di inoccupati da parte di familiari che li hanno a carico, spetta una detrazione al familiare che sopporta l’onere del riscatto pari soltanto al 19% dei contributi versati.
Nel caso di specie, addirittura, l’istante, che aveva presentato la domanda di riscatto, aveva spiegato nell’interpello di avere un reddito superiore a 2.840,51 euro, e pertanto non era fiscalmente a carico del suo familiare che aveva sostenuto la spesa. Quindi, conclude l’Agenzia, "qualora venga presentata domanda di riscatto di laurea … il genitore non potrà fruire della detrazione del 19 per cento in quanto … non ricorre in capo all’istante, titolare di reddito superiore ad euro 2840,51, la condizione di soggetto fiscalmente a carico, ai sensi dell’articolo 12 del TUIR.".
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