Pubblicata la circolare numero 70 che stabilisce a chi viene sospesa l'erogazione del vitalizio
Dopo le contestazioni delle settimane scorse relative ai medici pensionati volontari vaccinatori - ai quali sarebbe stata sospeso il vitalizio - arriva il chiarimento dell'Inps con la circolare numero 70 del 26 aprile 2021 (clicca qui per scaricare il testo completo). Il documento distingue coloro per i quali è prevista la sospensione del trattamento durante il periodo dell’incarico e coloro che invece possono ricevere l’assegno insieme alla retribuzione, facendo chiarezza.
Tra i primi rientrano i sanitari collocati in quiescenza con i requisiti per la pensione di vecchiaia, per cui interviene la sospensione, tra i secondi vi sono i dirigenti medici, veterinari e sanitari che rientrano nella cosiddetta “quota 100” e per cui, secondo la legge, i redditi da lavoro autonomo sono cumulabili con la pensione.
il documento dell'Inps spiega che nei confronti del personale sanitario collocato in quiescenza con i requisiti per la pensione di vecchiaia, a cui sono stati conferiti incarichi retribuiti dal 13 marzo 2021 in poi per l’emergenza sanitaria, l’INPS sospende il trattamento pensionistico per tutto il periodo di riferimento, ossia a decorrere dal mese in cui viene corrisposta la retribuzione e fino alla scadenza dell’incarico. Saranno le aziende sanitarie a dover trasmettere alle strutture territoriali dell’INPS il contratto di lavoro con decorrenza, durata e i mesi a partire dai quali l’incarico è retribuito, allegando la dichiarazione sostituiva di certificazione sottoscritta dal sanitario interessato.
Il Decreto Legge n. 18/2020, così come convertito, all’articolo 2-bis comma 5, ha previsto per fronteggiare l’emergenza il conferimento di incarichi di lavoro autonomo dal 30 aprile 2020 in poi, anche di collaborazione coordinata e continuativa, ai dirigenti medici, veterinari e sanitari e al personale del ruolo sanitario del comparto sanità e degli operatori socio-sanitari collocati in quiescenza. Tali incarichi, in forza della proroga introdotta dalla Legge di Bilancio 2021, possono proseguire nell’anno 2021 e non oltre il 31 dicembre 2021. Per cui l’INPS spiega nella circolare 70, che chi è andato in pensione anticipata può percepire il reddito da lavoro autonomo e al contempo il trattamento previdenziale. Per quanto riguarda i cosiddetti “precoci”, invece, il relativo trattamento non è cumulabile con i redditi da lavoro autonomo per un periodo di tempo corrispondente alla differenza tra l’anzianità contributiva prevista per la pensione anticipata e l’anzianità contributiva al momento del pensionamento.
Sempre con la Legge di Bilancio 2021, per mettere in atto la campagna vaccinale sul tutto il territorio nazionale, si è fatto ricorso a figure professionali specializzate. In particolare, sono stati assunti, con contratto a tempo determinato in somministrazione, medici, infermieri e assistenti sanitari per concorrere allo svolgimento dell’attività di profilassi vaccinale della popolazione. L’ultima manovra che ha previsto tale misura, però, non ha contemplato deroghe alla disciplina generale in materia pensionistica con riguardo ai lavoratori precoci, ai titolari di quota 100 e di APE sociale. Pertanto, in caso di contratto in somministrazione di queste particolari figure, il trattamento pensionistico nei loro confronti si sospende per tutta la durata del rapporto. Infine la circolre stabilisce che restano in vigore, con riferimento ai citati incarichi straordinari, le incompatibilità e le incumulabilità dei trattamenti pensionistici di inabilità con i redditi da lavoro dipendente o autonomo.
Secondo l’ultimo Monitoraggio Inps, da gennaio a marzo 2025 sono stati liquidati 194.582 nuovi trattamenti pensionistici. Di questi, solo 54.094 sono pensioni anticipate (dato ancora provvisorio), con un assegno medio di 2.065 euro
Le aliquote di rendimento sono state aumentate del 2 per cento per ogni anno di permanenza in attività oltre l’età ordinaria di pensionamento
Lo dice l’Inps nel messaggio n. 1431 del 7 maggio 2025, mediante il quale l’Istituto modifica parzialmente le indicazioni contenute nella Circolare dell’Inpdap n. 11/2006
Le rate, da restituirsi in 48 o 60 mesi, si possono cominciare a pagare anche non prima di un anno dalla concessione del prestito
Se il medico o l’odontoiatra dipendente, a 65 anni di età, ha raggiunto il diritto alla pensione (cioè ha 42 anni e 10 mesi di anzianità contributiva più tre mesi di finestra se uomo e 41 anni e 10 mesi se donna), deve essere collocato a riposo
Quando ad essere accentrati sono periodi contributivi particolarmente lunghi, il costo può diventare importante e divenire un deterrente spesso insuperabile
L’integrazione, in Enpam, è curata dal Servizio Trattamento Giuridico e Fiscale delle Prestazioni, dell’Area della Previdenza.
Il cedolino è già disponibile, mentre i pagamenti partiranno a inizio mese
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