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Società fra medici: così previdenza e dichiarazione dei redditi

I redditi derivanti dalla partecipazione nelle STP sono soggetti a contribuzione previdenziale
Previdenza

Sull’inquadramento previdenziale dei redditi degli iscritti ad albi che partecipano alle STP (acronimo di società tra professionisti, utile veicolo per l’esercizio di attività autonoma) sussistono ancora molti dubbi. Quello che appare certo è comunque che i redditi derivanti dalla partecipazione nelle STP sono soggetti a contribuzione previdenziale. L’Agenzia delle Entrate non si è mai pronunciata sugli aspetti previdenziali legati al conseguimento di tali redditi, ma sono state le varie Casse private ad esprimersi in merito.

In sintesi, trovano applicazione le seguenti indicazioni: 

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    • Riguardo al contributo soggettivo dei singoli componenti della società, la base di calcolo è pari al reddito professionale determinato sommando all’eventuale reddito professionale prodotto individualmente la quota di reddito prodotto dalla STP ed attribuita al socio in ragione della sua quota di partecipazione agli utili;
    • La STP è tenuta ad applicare il contributo integrativo su tutti i corrispettivi rientranti nel volume d’affari prodotto ai fini IVA, in proporzione alla quota di partecipazione agli utili dei soci professionisti, ed indipendentemente dall’effettiva distribuzione degli utili stessi. La Società dichiara anno per anno il volume di affari professionale su cui viene addebitato il contributo integrativo.

Con riferimento ai medici ed agli odontoiatri, è bene ricordare che il contributo integrativo attualmente non esiste (pur essendo attualmente in corso un dibattito inerente la sua possibile istituzione), ma sono invece contemplati contributi a carico delle società da versare in favore dell’Enpam:

    • un contributo del 2% per le società accreditate con il Servizio Sanitario Nazionale, da calcolare sul fatturato soggetto a rimborso da parte del SSN, al netto di un abbattimento relativo alla tipologia dell’attività svolta (oculistica, radiologia, ecc.). Tale contributo viene ripartito fra i collaboratori medici (non fra i dipendenti) in funzione del loro apporto alla produzione di questo fatturato e costituisce una vera e propria posizione previdenziale in favore degli interessati;
    • un contributo dello 0,50% sul volume d’affari delle società odontoiatriche, che non viene utilizzato direttamente con finalità previdenziali individuali, ma a scopi solidaristici e per il funzionamento della Cassa.

Riguardo al contributo Enpam del 2% a carico delle società accreditate, esse provvedono, entro il 31 marzo dell’anno successivo a quello di produzione del fatturato, a trasmettere la relativa dichiarazione comprensiva dell’elenco nominativo dei medici e degli odontoiatri operanti nelle strutture, evidenziando per ciascun professionista l’importo contributivo da accreditare in ragione – come si è detto - della partecipazione individuale alla produzione del fatturato medesimo. Entro lo stesso termine deve essere effettuato il corrispondente versamento contributivo, mediante bonifico bancario. Queste modalità sono state deliberate con provvedimento del Consiglio di Amministrazione dell’Ente n. 51, del 16 settembre 2005.

Sempre ogni anno, il singolo medico e l’odontoiatra che operano tramite una STP sono comunque tenuti a dichiarare il reddito ed il volume di affari professionali complessivo, versando la contribuzione soggettiva. L’Enpam all’interno del proprio Regolamento contempla infatti fra i redditi rilevanti ai fini del contributo soggettivo anche quelli derivanti dalla partecipazione agli utili societari, anche se questa casistica non emerge con chiarezza dalla relativa modulistica.

Previdenza
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