Per i medici e i dentisti i contributi da scontare sono quelli di Quota A riferiti al 2021 e quelli di Quota B relativi ai redditi 2020, da denunciare entro il 15 settembre 2021
Quest’anno, com’è noto, migliaia di medici e dentisti potranno fare a meno di pagare i contributi all’Enpam. Sarà lo Stato a farsi carico del pagamento, e la posizione contributiva degli interessati, ai fini della futura pensione, non subirà alcuna riduzione. Per i medici e i dentisti i contributi da scontare sono quelli di Quota A riferiti al 2021 e quelli di Quota B relativi ai redditi 2020, da denunciare entro il 15 settembre 2021, nel limite massimo complessivo per ciascun iscritto di 3.000 euro su base annua.
Il primo requisito per far valere questa opportunità unica è presentare la relativa domanda: gli interessati possono farlo accedendo all’Area riservata del sito della Fondazione con le loro credenziali.
Hanno comunque diritto all’esonero (senza applicare i limiti di cui ai precedenti punti 2 e 3) i medici, già collocati in pensione, a cui siano stati conferiti incarichi di lavoro autonomo o di collaborazione coordinata e continuativa per far fronte alla pandemia. In questo caso l’esonero si applica con riferimento a tutto il reddito libero professionale prodotto nel 2020 (non soltanto quello legato al Covid), da versare entro il 2021.
Il beneficio è precluso a tutti coloro che nel periodo di esonero sono stati titolari di un contratto di lavoro subordinato (quindi ad esempio il medico che nel 2020 era libero professionista ma nel 2021 lavora in ospedale non ha diritto all’esonero), con la sola eccezione del lavoro intermittente. Anche i titolari di pensione diretta nel 2021 (non quindi la reversibilità) sono esclusi dal beneficio; a questo proposito, visto che la presenza di pensione sarà valutata soltanto dopo la scadenza del termine, in alcuni casi può essere utile ritardare la presentazione della domanda di pensione (se la sua decorrenza rimane invariata) per incassare prima l’esonero.
Il Ministero del Lavoro, con la nota n. 6921/2021, ha fornito alcuni ulteriori chiarimenti. Per i medici iscritti all’Albo nel 2020 non si applica il requisito del calo del fatturato; l’esonero non può invece riguardare i medici iscritti all’Albo prima del 2020 che nel 2019 non hanno conseguito né reddito né fatturato, e nemmeno possono ottenerlo gli iscritti dal 2021 in poi. Inoltre rimane comunque dovuto il contributo di maternità (per il 2021 pari ad € 44,55), anche se su questo punto si attende un ulteriore chiarimento, data la difformità di atteggiamento con l’Inps
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