
Il Consiglio di Stato ha dichiarato la legittimità delle Linee guida dell’Aifa e della circolare del Ministero della Salute per la gestione domiciliare dei pazienti con infezione da Covid–19
Il Consiglio di Stato nella recente sentenza del 9 febbraio 2022 ha dichiarato la legittimità delle Linee guida dell’Aifa e della circolare del Ministero della Salute per la gestione domiciliare dei pazienti con infezione da Covid–19. I Giudici hanno affermato che le Linee guida contengono mere raccomandazioni e non prescrizioni cogenti per i medici di medicina generale, in quanto costituiscono un documento riassuntivo ed indicativo delle migliori pratiche che la scienza e l’esperienza, in costante evoluzione, hanno sinora individuato.
I medici, nell’esercizio della propria autonomia professionale e nella consapevolezza della propria responsabilità sono liberi di prescrivere i farmaci che ritengano più appropriati alla specificità del caso, in rapporto al singolo paziente.
Prescrizione dei farmaci e rispetto delle evidenze scientifiche
Nella sentenza, i Giudici chiariscono che “la prescrizione di un farmaco, da parte del medico, non può fondarsi su intuizioni o improvvisazioni sperimentate sulla pelle dei singoli pazienti, ma su evidenze scientifiche e, dunque, su rigorosi studi e precise sperimentazioni cliniche, ormai numerosi a livello internazionale anche nella lotta contro il virus Sars-Cov-2 dopo due anni dall’inizio della pandemia”.
Il singolo medico, nel prescrivere un farmaco, “può discostarsi dalle Linee guida, senza incorrere in responsabilità, purché esistano solide o, quantomeno, rassicuranti prove scientifiche di sicurezza ed efficacia del farmaco prescritto, sulla base dei dati scientifici, pur ancora parziali o incompleti, ai quali possa ricondurre razionalmente il proprio convincimento prescrittivo rispetto alla singolarità del caso clinico”.
Il Consiglio di Stato ci tiene poi a precisare che non si vuole negare che l’esperienza clinica dei singoli medici a livello territoriale sia preziosa e fondamentale per la ricerca scientifica nella lotta contro il Sars- CoV-2, anzi, ma proprio per questo i risultati e i dati di questa esperienza non possono essere sottratti ad un rigoroso approccio scientifico che consenta, anche in condizioni di emergenza epidemiologica, di valutare comunque la sicurezza e l’efficacia del farmaco, non affidabile certo individualmente e solamente al buon senso o addirittura al caso.
La prescrizione di farmaci non previsti o, addirittura, non raccomandati dalle Linee guida non può dunque fondarsi su un’opinione personale del medico, priva di basi scientifiche e di evidenze cliniche, o su suggestioni e improvvisazioni del momento, alimentati da disinformazione o, addirittura, da un atteggiamento di sospetto nei confronti delle cure “ufficiali” in quelle che sono state definite le contemporanee societés de la défiance, le società della sfiducia nella scienza.
fonte: Diritto.it
La protesta della Fimmg contro la riforma Schillaci riporta al centro il ruolo del medico di fiducia. Ma il dibattito investe anche fascicolo sanitario elettronico, organizzazione territoriale e digitalizzazione della presa in carico
Oliveti interviene nel dibattito: il passaggio al lavoro dipendente potrebbe ridurre i contributi e mettere in tensione l’equilibrio della cassa dei medici
Il sindacato dei medici di medicina generale contesta il metodo seguito sulla riforma dell’assistenza territoriale: “Nessun confronto preventivo”
Il sottosegretario alla Salute indica la tabella di marcia della riforma. Al centro accesso ai farmaci e riduzione della dipendenza da Cina e India per i principi attivi
Sentenza di Milano riconosce il diritto all’indennità prevista dagli accordi nazionali e ne esclude l’assorbimento. Possibili effetti applicativi anche oltre il caso lombardo
Dallo Statuto del contribuente ai limiti di durata: le garanzie che regolano l’accesso della Guardia di Finanza
Negli studi medici la presenza di dati sensibili impone limiti precisi: serve un’autorizzazione specifica dell’autorità giudiziaria, come chiarito dalla Cassazione
Commenti