

La legge di bilancio 2022 ha riconosciuto ulteriori 3 mensilità di indennità per le iscritte con reddito fiscalmente dichiarato inferiore a € 8.145,00
Ancora più tutelato l’evento della maternità per le libere professioniste nella legislazione italiana. La legge di bilancio 2022 ha riconosciuto infatti ulteriori 3 mensilità di indennità per le iscritte con reddito fiscalmente dichiarato inferiore a € 8.145,00. Sono già un certo numero le domande teoricamente rientranti in questa fattispecie, pervenute alla Fondazione Enpam. Nella legge di bilancio, tuttavia, non viene specificato il tipo di reddito da considerare per questa casistica, anche se in una circolare dell’Inps appena uscita si parla di reddito complessivo.
A tal proposito, occorre chiedersi come poter calcolare esattamente il reddito complessivo, dal momento che fino ad oggi gli Uffici dell’Enpam hanno sempre lavorato verificando il solo reddito professionale. Nello specifico, occorre capire se nel modello dichiarazione Persone Fisiche ci sono campi che riassumono tale reddito o se invece è necessario sommarli ed eventualmente quali campi vanno sommati. inoltre è necessario capire come calcolare il reddito complessivo quando non si è in presenza di una dichiarazione PF ma solo di Certificazioni Uniche.
La risposta a questo dubbio può essere articolata sulla base dei testi normativi attualmente disponibili. La circolare INPS n. 1 del 3 gennaio 2022 – nel fornire le prime indicazioni in tema di sostegno alla maternità in favore delle libere professioniste iscritte ad un ente che gestisce forme obbligatorie di previdenza – precisa appunto che, per poter richiedere gli ulteriori 3 mesi di indennità di maternità (beneficio introdotto dall’art. 1, comma 239, della Legge di Bilancio 2022), è necessario che il reddito dichiarato nell’anno precedente l’inizio del periodo di maternità sia inferiore ad 8.145 euro. "Il reddito è quello fiscalmente dichiarato". Da qui si desume che il reddito fiscalmente dichiarato da prendere in considerazione ai fini del riconoscimento delle 3 mensilità aggiuntive è il reddito complessivo esposto dal dichiarante all’interno della propria denuncia dei redditi (modello Redditi Persone Fisiche). Diversamente ragionando, la circolare INPS avrebbe dato una chiave di lettura più restrittiva indicando esclusivamente una o più tipologie reddituali, così come è avvenuto nell’ambito dell’art. 70 del D. Lgs. n. 151/2001, che, per il calcolo della misura dell’indennità, ha fatto espressamente riferimento al solo reddito professionale.
Partendo dunque dal modello Redditi Persone Fisiche, occorre prendere in considerazione il quadro "RN1" (colonna 5), che riporta appunto il reddito complessivo. In questo quadro confluiscono tutte le categorie reddituali previste dall'art. 6 del Testo Unico per le Imposte dei Redditi, vale a dire i redditi fondiari, redditi di capitale, redditi di lavoro dipendente, reddito da lavoro autonomo, redditi d'impresa e redditi diversi, assoggettati al regime di tassazione ordinaria. In aggiunta al quadro "RN", occorre poi verificare altri quadri presenti nel modello dichiarativo, riconducibili a categorie reddituali che rientrano in particolari regimi fiscali agevolati, come ad esempio i redditi derivanti da canoni di locazione assoggettati a cedolare secca e i redditi forfetari. Per tali redditi, il relativo regime fiscale sostituisce quello ordinario e consente al contribuente, in presenza di determinati requisiti, di godere di una tassazione più favorevole di quella che verrebbe applicata nell’ambito del regime fiscale ordinario (per i redditi che scontano un’imposta sostitutiva, si applica infatti un’aliquota fiscale unica e non sono dovute le addizionali regionali e comunali).
Questo spiega il motivo per cui tali redditi trovano collocazione in quadri diversi dal quadro "RN" dedicato alla determinazione dell’Irpef secondo il regime ordinario. Da quanto sopra esposto, consegue che, oltre al quadro "RN1", è necessario verificare la presenza dei seguenti quadri:
- "RB10", colonne 14 o 15, a seconda se l'imponibile derivante dai canoni di locazione sia stato assoggettato all'aliquota fiscale del 21% o del 10%;
- "LM06" ovvero "LM34" previsti rispettivamente per il regime fiscale di vantaggio o regime forfetario.
I valori eventualmente indicati nei suddetti quadri devono, dunque, essere aggiunti al dato del reddito complessivo presente nel quadro "RN1" (aggiornamento alle istruzioni del modello Redditi Persone Fisiche 2020). In assenza del modello dichiarativo Redditi Persone Fisiche, l’importo fiscalmente dichiarato da prendere in considerazione ai fini del calcolo della soglia reddituale prevista dalla legge, è quello esposto all’interno della Certificazione Unica dei redditi.
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