

Cassazione: non sussiste alcuna differenza di trattamento per il coniuge separato in ragione del titolo della separazione
Anche il coniuge separato con addebito e senza assegno alimentare ha diritto alla pensione a superstiti: questo il nuovo orientamento della Cassazione, che ha dato luogo ad un parere del Ministero del Lavoro, recentemente recepito dall’Inps con un’apposita Circolare, la n. 19 del 1° febbraio 2022. Il documento dell’Inps fa presente, in apertura, che l’art. 22 della legge 21 luglio 1965, n. 903, riconosce il diritto a pensione ai superstiti in favore del coniuge superstite.
Tuttavia, secondo il precedente orientamento, questo requisito si interrompeva nel caso di addebito della separazione, ed in questo caso, per avere la pensione, occorreva che il coniuge fosse titolare di assegno alimentare, secondo le indicazioni fornite dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 450/1989.
Ora, invece, si è riscontrato che la giurisprudenza costante della Corte di Cassazione (cfr. Cass. n. 2606 del 2018 e n. 7464 del 2019) afferma il principio secondo cui non sussiste alcuna differenza di trattamento per il coniuge separato in ragione del titolo della separazione. Su questa base, quindi, l’Inps fornisce istruzioni in ordine alle domande già presentate o respinte, nonché in merito alla ricostituzione o alla revoca delle pensioni già liquidate ad altre categorie di superstiti (figli, genitori, ecc.).
Ebbene, secondo l’Inps, il coniuge separato – anche se con addebito o per colpa senza diritto agli alimenti – è equiparato sotto ogni profilo al coniuge superstite, in favore del quale opera la presunzione della vivenza a carico del dante causa al momento della morte di quest’ultimo, e pertanto ha diritto alla pensione a superstiti. Le domande di pensione a superstiti presentate all’Inps a partire dal 1° febbraio 2022, nonché quelle ancora pendenti, saranno definite in base a questo nuovo criterio. Devono essere altresì riesaminate, su richiesta degli interessati, anche le domande respinte, sempreché non sia intervenuta una sentenza passata in giudicato che ha determinato l’addebito della separazione (ipotesi abbastanza remota in concreto).
Nel caso in cui la pensione ai superstiti sia stata liquidata in favore di un’altra categoria di superstiti il cui diritto risulti concorrente (ad esempio i figli) ovvero incompatibile (ad esempio fratelli, sorelle, genitori) con quello del coniuge superstite separato, il riconoscimento del diritto alla pensione in favore di quest’ultimo comporta la ricostituzione (cioè il ricalcolo) o la revoca della pensione già liquidata, con effetto dalla decorrenza originaria. Cioè, per capirsi, se in assenza del coniuge veniva pagato un orfano o un genitore all’80 per cento della pensione del deceduto, il riconoscimento del 60 per cento al coniuge separato comporterà la riduzione al 20 per cento della percentuale dell’orfano e la cancellazione della pensione del genitore. In tali casi, comunque, data l’assenza di una colpa legata alla percezione dell’indebito, non si procederà al recupero delle somme corrisposte. Per i contenziosi in atto, l’Inps ha emanato disposizioni che, in presenza dei requisiti, portino alla liquidazione delle pensioni ed alla cessazione della materia del contendere.
Quali conseguenze avrà questa decisione per i pensionati Enpam? L’art. 23 del vigente Regolamento del Fondo di previdenza generale, al comma 3, ancora subordina il diritto a pensione del coniuge separato per colpa alla presenza dell’assegno alimentare. E’ quindi lecito ritenere che tale disposizione verrà a breve modificata ed immediatamente disapplicata. In concreto, però, non dovrebbe esserci un impatto significativo, perché l’assenza di un altro coniuge superstite che potrebbe avere un diritto concorrente (come avviene in caso di divorzio), fa sì che gli uffici generalmente non entrino nel merito dei dettagli della separazione, riconoscendo comunque il diritto a pensione.
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