La sanzione di 100 euro si applica per ogni singolo documento di spesa, senza possibilità, per espressa previsione normativa, di applicare il cumulo giuridico di cui all’articolo 12 del D.Lgs. n. 472/1997
Mancano ancora dieci giorni - termine ultimo è infatti il 30 settembre prossimo - alla scadenza dell’obbligo di comunicare al sistema tessera sanitaria i dati delle spese sanitarie, para sanitarie e veterinarie sostenute dalle persone fisiche nel primo semestre 2022. Il calendario tiene conto delle modifiche di cui all’articolo 7 del DM del 19 ottobre 2020.
Ecco il prospetto riepilogativo:
È possibile effettuare la trasmissione dei dati secondo le seguenti modalità:
Sono interessati all’adempimento anche i soggetti abilitati allo svolgimento delle attività professionali previste dal profilo della professione sanitaria, come riporta il sito Fisco7: tecnico sanitario di laboratorio biomedico, tecnico audiometrista, tecnico audioprotesista, tecnico ortopedico, dietista, tecnico di neuro fisiopatologia, tecnico fisiopatologia cardiocircolatoria e perfusione cardiovascolare, igienista dentale, fisioterapista, logopedista, podologo, ortottista e assistente di oftalmologia, terapista della neuro e psicomotricità dell’età evolutiva, tecnico della riabilitazione psichiatrica, terapista occupazionale, educatore professionale, tecnico della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro, massofisioterapisti il cui titolo è stato conseguito ai sensi della legge 19 maggio 1971, n. 403.
Particolarmente rigoroso risulta essere il trattamento sanzionatorio in caso di eventuali violazioni dell’obbligo in commento. L’art. 3, comma 5-bis, del D.lgs. n. 175/2014 prevede:
È da tenere in debita considerazione il documento di prassi n. 22/2022 dell’Agenzia delle Entrate, che ha chiarito il concetto di “comunicazione” contenuto nella norma sanzionatoria stabilendo che debba riferirsi ad ogni singolo documento di spesa errato, omesso, o tardivamente inviato al Sistema tessera sanitaria, a nulla rilevando il mezzo di trasmissione (uno o plurimi file), o il numero i soggetti cui i documenti si riferiscono. Vale a dire, la sanzione di 100 euro si applica per ogni singolo documento di spesa, senza possibilità, per espressa previsione normativa, di applicare il cumulo giuridico di cui all’articolo 12 del D.Lgs. n. 472/1997. Resta salva la possibilità di ridurre la sanzione avvalendosi dell’istituto del ravvedimento operoso.
È il nuovo termine di trasmissione dell’obbligo comunicativo a partire dal 1° gennaio 2023 a preoccupare il mondo delle professioni sanitarie e loro consulenti. Su questo specifico punto, spiega Fisco7, si erano già espressi gli organi di rappresentanza dei dottori commercialisti ed esperti contabili (CNDCEC e ANC) auspicando la semestralità dell’obbligo. Si tratta, argomentano, di un adempimento finalizzato alla predisposizione della dichiarazione dei redditi precompilata da parte dell’Agenzia delle Entrate, e la periodicità mensile di trasmissione dei dati si profilerebbe del tutto ingiustificata in quanto:
La periodicità semestrale avrebbe il vantaggio di evitare adempimenti inutili in un contesto di scadenze plurime favorendo i contribuenti e i loro professionisti.
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