
Agenzia delle Entrate: non si può parlare di occasionalità quando l’attività rientra tra quelle proprie di un Albo professionale, cui il professionista è iscritto
Accade abbastanza spesso che i medici di famiglia, giovandosi del fatto che per i primi trenta giorni di assenza per malattia la Asl li retribuisca per intero, ivi compresi i versamenti contributivi all’Enpam, si facciano sostituire per brevi periodi da colleghi neolaureati, ancora non strutturati fiscalmente e per questo ancora sprovvisti di partita Iva.
Com’è noto, l’importo pagato per la sostituzione viene rimborsato al titolare dall’assicurazione di categoria (la Cattolica Assicurazioni, tutte le informazioni utili sono reperibili sulla home page del sito Enpam). Ma anche il sostituto cerca di sistemarsi come può, e spesso fa in modo di qualificare la sua attività come lavoro occasionale, facendosi pagare con la ritenuta d’acconto.
Era facile intuire che la cosa non fosse del tutto regolare, ma adesso c’è una presa di posizione ufficiale dell’Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 41 del 15 luglio 2020. In quel contesto, l’Agenzia ribadisce un concetto più volte riproposto: non si può parlare di occasionalità quando l’attività rientra tra quelle proprie di un Albo professionale, cui il professionista è iscritto.
L’Agenzia sostiene tuttavia che (fatta eccezione per il caso di evasione fiscale totale, che naturalmente non può essere preso in considerazione, ma espone al rischio di pesanti sanzioni), l’uso della partita Iva per i giovani medici può risultare addirittura più conveniente della prestazione occasionale. Dice infatti l’Agenzia: "il contribuente, qualora ricorrano le condizioni richieste, potrà fruire del regime forfetario previsto dall’articolo 1, commi da 54 a 89, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015), che prevede l’applicazione di una imposta unica sostitutiva delle imposte sui redditi, delle addizionali regionali e comunali e dell’IRAP, ed esclude la rivalsa dell’IVA nei confronti dei committenti.
In sostanza, il consiglio dell’Agenzia è quello di aprire subito una partita IVA all’indomani della laurea (possono aprirla anche gli specializzandi e i frequentanti i corsi di formazione in medicina generale) e di emettere fattura anche per queste attività marginali. In questo modo si risparmierà subito la ritenuta d’acconto (che non si applica ai contribuenti in regime forfetario), e se il reddito professionale annuo resterà compreso nei 65.000 euro, si pagherà un’imposta massima del 15% (e non del 23%, come nel caso della ritenuta d’acconto per redditi assimilati al lavoro dipendente). Il principio vale ovviamente anche per le sostituzioni di guardia medica (naturalmente in questo caso la fattura andrà emessa nei confronti della Asl di competenza).
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