
E' bene prima verificare se il regolamento di condominio pone dei limiti specifici. Il semplice divieto di svolgere attività rumorose non può essere ritenuto sufficiente
Nei condomini in cui è presente uno studio medico non sono poche le problematiche che possono porsi. Sono infatti frequenti le lamentele di chi poco gradisce il via vai dei pazienti per le scale. A volte, quando la sala d’attesa è piccola, capita che questi attendano sul pianerottolo o per le scale, occupando gran parte dello spazio e rendendo difficile la discesa per le scale. Capita anche che i pazienti utilizzino spesso l’ascensore, con evidenti disagi per i condomini, o che lascino il portone dello stabile aperto.
Si può aprire uno studio medico in un condominio?
Nessuna norma di legge vieta l’apertura di uno studio medico in condominio, spiega il sito Laleggepertutti. Né l’assemblea può vietarlo per il semplice fatto che ciò potrebbe causare un potenziale fastidio ai condomini. Bisognerà poi verificare se, all’atto pratico, si realizzi qualche forma di molestia che potrebbe essere censurata dinanzi al giudice solo una volta che ve ne sia la prova. In ogni caso, è bene prima verificare se il regolamento di condominio pone dei limiti specifici. Il semplice divieto di svolgere attività rumorose non può essere ritenuto sufficiente. Secondo la Cassazione, il divieto di aprire, in un edificio in condominio, studi medici può essere previsto solo da un regolamento condominiale di tipo contrattuale ossia approvato all’unanimità (il che succede quasi sempre quando è redatto dall’originario costruttore) o da una convenzione sottoscritta da tutti i condòmini.
Pagamento delle spese condominiali per chi ha uno studio medico
Il maggior utilizzo dei servizi comuni, come il parcheggio, l’ascensore o le scale da parte dei pazienti dello studio medico giustifica una diversa ripartizione delle spese condominiali - spiega Laleggepertutti - con attribuzione di numero di millesimi maggiori in capo al dottore. Questi infatti, per il tramite dei suoi stessi pazienti, fa un uso più intenso delle cose e dei servizi comuni. Sicché è giustificata l’applicazione del secondo comma dell’articolo 1123 del codice civile. Tale norma infatti stabilisce, in presenza di cose destinate a servire i condomini in misura diversa, le spese sono ripartite in proporzione dell’uso che ciascuno può farne. Non poche volte la giurisprudenza ha chiarito che la semplice variazione di destinazione urbanistica di un appartamento non determina in automatico un incremento dei millesimi: bisogna infatti verificare se, a tale modifica, corrisponda anche un impiego più frequente delle strutture condominiali. Ad esempio non ci sarebbe ragione di far pagare di più al titolare di un ufficio che non abbia contatti con il pubblico. Diverso è invece il discorso per lo studio medico, abitualmente frequentato da un numero elevato di persone. In tal caso, quindi, l’assemblea può imporre all’amministratore di delegare ad un professionista esterno la revisione delle tabelle millesimali.
L’utilizzo dei pianerottoli per i pazienti
Un altro aspetto delicato che si pone in tema di studio medico in condominio è la sosta dei pazienti sul pianerottolo quando la sala d’attesa è insufficiente ad ospitare tutti, si legge su Laleggepertutti. Ai sensi dell’articolo 1117 del codice civile i pianerottoli e le scale sono di proprietà comune. Ciascuno ne può fare l’uso che vuole purché non impedisca agli altri di farne parimenti uso e non ne modifichi la destinazione. Pertanto qualora un condomino utilizzi un pianerottolo in modo tale da impedire il godimento agli altri condòmini tale comportamento – da ritenersi illecito – può essere vitato dall’amministratore. Se il condomino non si conforma alla richiesta dell’amministratore quest’ultimo può ricorrere al tribunale affinché condanni il responsabile al rispetto delle regole condominiali.
Peraltro, consentire che i pazienti in attesa del proprio turno sostino sul pianerottolo o sulle scale comuni viola disposizioni di igiene all’interno dello stabile in condominio. Infine, è necessario che il medico rispetti le disposizioni relative all’apertura e al mantenimento dello studio di medicina generale imposte dal Servizio sanitario nazionale, disposizioni che prevedono l’esistenza di un’adeguata sala di attesa e di un sistema di prenotazione delle visite dei pazienti.
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