
La Suprema Corte con l’ordinanza n. 26923 del 2025 ha riconosciuto la responsabilità di un’Azienda per la morte di un medico anestesista, deceduto per “infarto al miocardio” durante un turno di lavoro protrattosi per quasi sedici ore
Una volta accertato il nesso di causalità tra lo stress lavorativo e il danno alla salute del dipendente, spetta all’Azienda sanitaria l’onere di dimostrare di aver adottato tutte le misure necessarie per evitare l’evento dannoso. Qualsiasi diversa interpretazione sarebbe in contrasto con l’articolo 2087 del codice civile, che impone al datore di lavoro il dovere di “tutelare l’integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro”. In questa prospettiva, la Corte di Cassazione — con l’ordinanza n. 26923 del 2025 — ha riconosciuto la responsabilità di un’Azienda ospedaliera per la morte di un medico anestesista, deceduto per “infarto al miocardio” durante un turno di lavoro protrattosi per quasi sedici ore consecutive.
L’antefatto
In seguito al riconoscimento della morte del medico come “causa di servizio”, gli eredi avevano convenuto in giudizio l’Azienda ospedaliera, chiedendo al giudice di primo grado e successivamente alla Corte d’Appello di accertare la mancata adozione, da parte dell’Azienda, delle misure necessarie a garantire la salvaguardia dell’integrità psico-fisica del dipendente. La Corte territoriale, tuttavia, aveva respinto l’impugnazione. Nella propria motivazione, i giudici d’appello avevano evidenziato che l’anestesista, poche settimane prima del decesso, aveva usufruito di ventitré giorni di riposo compensativo e che, nei quattro giorni precedenti l’evento fatale, non aveva prestato servizio, ad eccezione di un’ora e quarantatré minuti di turno di reperibilità.
L’ordinanza della Cassazione
Nel ricorso per cassazione, gli eredi del medico avevano sostenuto che la Corte d’Appello non avesse adeguatamente considerato come, nei giorni immediatamente precedenti l’infarto, il professionista fosse stato impiegato in turni superiori al limite massimo di dodici ore continuative, senza che l’Azienda ospedaliera avesse adottato alcuna misura volta a prevenire il ripetersi di simili condizioni di lavoro e a scongiurare l’evento dannoso. La tesi degli eredi è stata accolta dalla Suprema Corte. La Cassazione, infatti, ha richiamato il consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui, “in tema di risarcimento del danno alla salute conseguente all’attività lavorativa, il nesso causale rilevante ai fini del riconoscimento dell’equo indennizzo per la causa di servizio è identico a quello richiesto per la condanna del datore di lavoro al risarcimento del danno, quando si faccia riferimento alla medesima prestazione lavorativa e al medesimo evento dannoso” (Cass. n. 6008/2023).
Di conseguenza, spetta al datore di lavoro l’onere di dimostrare che il danno, pur riconducibile all’attività lavorativa, sia stato determinato da una causa a lui non imputabile (Cass. n. 34968/2023). Sulla base di tali principi, la Corte di Cassazione, con l’ordinanza in esame, ha annullato la sentenza della Corte d’Appello, censurandola per aver erroneamente collegato “l’evento letale al solo ultimo turno del medico” e per non aver valutato la complessiva incidenza delle condizioni di lavoro. La Suprema Corte ha infatti sottolineato che l’intero andamento del rapporto di lavoro era caratterizzato, da un lato, da turni altamente stressanti e, dall’altro, dal riconoscimento dell’“equo indennizzo” per la causa di servizio, elementi che avrebbero dovuto essere considerati nel giudizio di responsabilità datoriale.
Gentileschi ha maturato una vasta esperienza nella gestione integrata dei pazienti affetti da obesità patologica, contribuendo allo sviluppo di tecniche chirurgiche avanzate e protocolli
Uil Fpl e Cnai, "sospendere l'introduzione della nuova figura e aprire un tavolo"
Giuliano: “L’aumento dei posti nei corsi triennali (+3,6%) non trova un corrispettivo nelle domande, ormai sostanzialmente stabili, e soprattutto non risponde alle carenze croniche di alcune professioni fondamentali"
Il provvedimento introduce nuove competenze come la sanità digitale, la genomica e la collaborazione interdisciplinare nei rispettivi percorsi di studio
La finalità del divieto è di garantire la massima efficienza e funzionalità operativa all'Ssn, evitando gli effetti negativi di un contemporaneo esercizio, da parte del medico dipendente, di attività professionale presso strutture accreditate
Le richieste puntano sull'adeguamento economico e sulla riorganizzazione del lavoro
Con la graduatoria parte la caccia ai 22mila posti
Nursing Up: "Mai così tante. In nessun ospedale agenti dopo le 24"
Commenti