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Assicurazione professionale medici e polizze claims made: cosa dice la Cassazione

Professione Redazione DottNet | 29/12/2025 16:13

Assicurazione professionale medici e polizze claims made: la Cassazione chiarisce obbligo informativo e buona fede nelle coperture assicurative.

Nell’esercizio della professione medica, soprattutto nelle specialità a più elevato rischio clinico, la stipula di una assicurazione professionale non rappresenta solo un adempimento formale, ma una componente irrinunciabile della gestione della responsabilità. Su questo terreno si colloca una pronuncia della Corte di Cassazione che offre un chiarimento rilevante in materia di polizze claims made e obbligo informativo dell’assicurato.

Polizze claims made e obbligo di dichiarazione del rischio

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Nel contratto di assicurazione professionale con clausola claims made, l’operatività della copertura non dipende solo dal momento in cui viene avanzata la richiesta risarcitoria, ma anche dalla correttezza delle informazioni fornite dall’assicurato al momento della stipula. In particolare, il medico è tenuto a comunicare all’assicuratore ogni circostanza conosciuta o percepita che possa incidere sulla valutazione del rischio.

Una diversa soluzione sarebbe incompatibile con il principio di massima buona fede che governa il contratto di assicurazione e con quanto previsto dall’articolo 1892 del codice civile, secondo cui le dichiarazioni inesatte o le eventuali reticenze su circostanze determinanti per il consenso dell’assicuratore possono comportare l’annullamento del contratto quando vi sia dolo o colpa grave.

La vicenda processuale

La controversia trae origine da una polizza on claims made che un anestesista aveva sottoscritto tre giorni dopo il decesso improvviso di un paziente, evento clinico grave e potenzialmente idoneo a generare una futura azione risarcitoria, senza darne comunicazione alla compagnia assicuratrice.

Il Tribunale di Pavia aveva riconosciuto l’esclusiva responsabilità del medico, ponendo tuttavia l’obbligo risarcitorio a carico dell’assicurazione. La decisione era stata confermata dalla Corte di Appello di Milano, che aveva ritenuto decisivo il fatto che, al momento della stipula della polizza, il professionista non avesse ancora ricevuto richieste di risarcimento né fosse a conoscenza delle valutazioni medico-legali espresse successivamente dal collegio peritale nominato dalla Procura.

L’ordinanza della Cassazione

Secondo la compagnia assicuratrice, l’obbligo informativo del medico non si limiterebbe dunque a dichiarare eventuali richieste di risarcimento già ricevute, ma si estenderebbe anche a fatti noti o percepiti che possano far prevedere una futura responsabilità professionale. Inoltre, una specifica clausola contrattuale subordina l’operatività a due condizioni: che l’assicurato non avesse ricevuto richieste risarcitorie alla data di stipula oppure non avesse avuto percezione, notizia o conoscenza dell’esistenza dei presupposti di una possibile responsabilità professionale.

Una tesi che la Corte ha ritenuto fondata.

Le motivazioni: la "percezione" della responsabilità professionale

La Cassazione ha chiarito che, ai fini della copertura assicurativa, non conta solo sapere se il medico avesse già ricevuto una richiesta di risarcimento, ma anche se fosse consapevole dell’esistenza di fatti che avrebbero potuto dar luogo a una responsabilità professionale. Secondo la Corte, la Corte d’Appello avrebbe quindi dovuto valutare se questa consapevolezza non potesse essere ricavata dal fatto che, appena tre giorni prima della stipula della polizza, si era verificato un decesso improvviso del paziente.

La Suprema Corte ha inoltre ribadito che l’obbligo di informare l’assicuratore non nasce dal contratto, ma direttamente dalla legge, e non può essere escluso o limitato. Si tratta di un obbligo finalizzato a mantenere un corretto equilibrio tra il rischio assunto e il premio pagato, nell’interesse dell’insieme degli assicurati e non del singolo assicuratore.

Un principio destinato a incidere sulla responsabilità professionale medica

La decisione conferma che, nell’assicurazione professionale dei medici, l’obbligo di informare l’assicuratore nasce prima ancora di qualsiasi contenzioso, già nel momento in cui il professionista valuta il rischio legato alla propria attività clinica. Di conseguenza, la copertura assicurativa presuppone che vengano correttamente dichiarati anche eventi già accaduti che, pur non avendo ancora dato luogo a richieste di risarcimento, possano essere rilevanti sul piano della responsabilità professionale.

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