
La persona sottoposta a trattamento sanitario obbligatorio in condizioni di degenza ospedaliera deve essere assistita da un difensore nella procedura davanti al giudice tutelare. Se non nomina un legale di fiducia, dovrà essere designato un difensore d'ufficio. La garanzia vale per la convalida del TSO e per l'eventuale proroga.
Lo ha stabilito la Corte costituzionale con la sentenza n. 157/2026, depositata il 2 ottobre, dichiarando parzialmente illegittimo l'articolo 35 della legge 833 del 1978 nella parte in cui non prevede che il procedimento si svolga con le garanzie della difesa tecnica.
Dal diritto all'audizione all'assistenza dell'avvocato
La pronuncia nasce da una questione sollevata dal Tribunale di Firenze nell'ambito del ricorso presentato da una persona sottoposta a TSO contro i provvedimenti di convalida e successiva proroga emessi dal giudice tutelare.
Il caso si inserisce in un percorso già avviato dalla Consulta con la sentenza n. 76 del 2025. In quella decisione la Corte aveva dichiarato illegittima la disciplina nella parte in cui non prevedeva la comunicazione all'interessato dell'ordinanza che dispone il trattamento, la sua audizione da parte del giudice tutelare prima della convalida e la notificazione del relativo decreto.
Con la nuova sentenza la Corte affronta quello che definisce "l'altro versante del diritto di difesa, cioè l'assistenza tecnica del difensore".
Il TSO in regime di degenza, ricorda la Consulta, non incide soltanto sull'autodeterminazione in materia sanitaria. Comporta una coazione fisica e investe quindi anche la libertà personale tutelata dall'articolo 13 della Costituzione.
La libertà personale rende essenziale la difesa tecnica
La Corte richiama la propria giurisprudenza sul diritto di difesa, qualificato come diritto inviolabile della persona e principio fondamentale dell'ordinamento costituzionale. L'assistenza di un professionista costituisce uno strumento necessario per rendere effettiva questa garanzia.
Pur potendo essere disciplinata diversamente a seconda dei procedimenti, la difesa tecnica assume un rilievo particolare quando viene limitata la libertà personale.
Secondo la Consulta, il trattamento sanitario coattivo incide sul "nucleo primario" della libertà personale, cioè sulla libertà fisica. Per questo l'assenza di una previsione che garantisca l'assistenza di un difensore determina una violazione del diritto costituzionale di difesa.
Come cambia la procedura di convalida
La sentenza indica nel dettaglio le garanzie che dovranno accompagnare il procedimento. Al momento della comunicazione dell'ordinanza sindacale che dispone il TSO, il destinatario deve essere informato della possibilità di nominare un difensore di fiducia. Se non lo fa, sarà assistito da un difensore d'ufficio designato dal giudice tutelare.
Il legale deve essere tempestivamente avvertito e può partecipare all'audizione del paziente effettuata dal giudice tutelare prima della decisione sulla convalida. Anche al difensore deve inoltre essere notificato il decreto motivato con cui il giudice convalida o non convalida il provvedimento. Le stesse garanzie devono essere assicurate nel caso di proroga del trattamento e della relativa convalida.
La Consulta richiama ancora il legislatore
La Corte precisa che il rafforzamento delle garanzie processuali non esaurisce gli interventi necessari per tutelare la persona con disturbo psichico. Nella sentenza viene rinnovato l'invito al legislatore a riconsiderare complessivamente la disciplina del trattamento sanitario coattivo.
Tra le possibilità indicate figura anche la previsione di un curatore speciale e di figure con funzioni di interlocuzione e mediazione, in grado di favorire, quando possibile, percorsi assistenziali consensuali.
La Consulta richiama inoltre la necessità di intervenire a monte, sostenendo i servizi di salute mentale e quelli socioassistenziali rivolti alle persone e alle famiglie. Si tratta però, precisa la Corte, di scelte che spettano al legislatore.
Con la sentenza 157/2026, intanto, alla partecipazione personale del paziente già garantita dalla precedente pronuncia si aggiunge l'assistenza legale: convalida e proroga di un TSO ospedaliero non potranno più svolgersi senza le garanzie della difesa tecnica.




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