|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Scegli un Argomento
Scegli uno degli Argomenti da approfondire tra quelli più cliccati.
Non hai trovato nulla di tuo interesse? Cerca con la
Search Bar
qui sotto o consulta la pagina con tutti gli Argomenti facendo click su
Mostra Tutti
.
Scegli una Specializzazione
Clicca su una delle Specializzazioni per accedere a contenuti riguardanti esclusivamente la Specializzazione selezionata.
Non hai trovato la tua Specializzazione? Cercala con la
Search Bar
qui sotto o consulta la pagina con tutte le Specializzazioni facendo click su
Mostra Tutte
.
?

Esercizio abusivo, Cassazione: quando anche gli atti comuni sono reato

Non contano soltanto gli atti riservati: continuità, organizzazione e apparenza di abilitazione possono integrare il reato. Il caso di uno studio odontoiatrico.
Esercizio abusivo, Cassazione: quando anche gli atti comuni sono reato
Professione
Medlex

L'esercizio abusivo di una professione sanitaria non si configura soltanto quando una persona priva di abilitazione compie atti espressamente riservati dalla legge. Anche attività che, considerate singolarmente, non appartengono in via esclusiva a una determinata professione possono assumere rilevanza penale se vengono svolte in modo continuativo, organizzato e tale da creare l'apparenza di un esercizio professionale legittimo. È un principio che riguarda i confini delle professioni regolamentate e che trova applicazione anche in ambito sanitario.

A richiamarlo è la Corte di Cassazione, Sesta sezione penale, con la sentenza n. 37317/2026, che ha confermato la condanna di un odontotecnico per esercizio abusivo della professione di odontoiatra, ai sensi dell'articolo 348 del Codice penale. La vicenda offre l'occasione per chiarire quali comportamenti possano integrare il reato e come debba essere accertato lo svolgimento di attività professionali da parte di soggetti non abilitati.

pubblicità

Il reato non riguarda soltanto gli atti esclusivi

La disciplina dell'esercizio abusivo tutela le professioni per le quali l'ordinamento richiede una specifica abilitazione. In ambito sanitario, il principio assume particolare rilievo perché le attività professionali possono comprendere sia prestazioni riservate sia operazioni che, isolate dal contesto in cui vengono eseguite, non sono necessariamente di competenza esclusiva.

La Cassazione richiama sul punto l'orientamento delle Sezioni Unite, secondo il quale integra il reato previsto dall'articolo 348 del Codice penale "il compimento senza titolo di atti che, pur non attribuiti singolarmente in via esclusiva a una determinata professione, siano univocamente individuati come di competenza specifica di essa".

Perché tali comportamenti assumano rilevanza penale, tuttavia, non basta la semplice ripetizione di un'attività. Occorre che gli atti siano svolti con modalità tali da creare l'apparenza di un esercizio professionale da parte di un soggetto regolarmente abilitato. La giurisprudenza individua nella continuità, nell'onerosità e nell'organizzazione dell'attività gli elementi attraverso i quali questa apparenza può manifestarsi.

Il riferimento è alla sentenza delle Sezioni Unite n. 11545/2012, che ha chiarito la portata dell'articolo 348 anche rispetto agli atti non riservati in via esclusiva. La pronuncia del 2026 non introduce dunque una nuova fattispecie di reato, ma applica un principio già consolidato.

Quali conseguenze per l'esercizio delle professioni sanitarie

Il principio ha una portata che supera il settore odontoiatrico. Per valutare un'eventuale attività abusiva non è sufficiente chiedersi se ogni singolo atto sia espressamente riservato dalla legge: occorre considerare anche se l'insieme delle prestazioni svolte sia riconducibile alla competenza specifica di una professione regolamentata e se le modalità operative facciano apparire il soggetto come legittimato a esercitarla.

Questo criterio è rilevante nei contesti sanitari nei quali operano figure professionali differenti, con competenze e abilitazioni distinte. La collaborazione tra professionisti e personale tecnico non elimina infatti la necessità di rispettare i limiti delle rispettive attribuzioni. Allo stesso tempo, la presenza di un'organizzazione sanitaria o di un professionista abilitato non consente, di per sé, di considerare legittima qualunque prestazione eseguita da altri soggetti.

La valutazione deve comunque essere effettuata caso per caso, tenendo conto delle disposizioni che regolano la specifica professione. La sentenza non autorizza a considerare abusiva qualsiasi attività di supporto svolta da personale non medico, né modifica le competenze riconosciute alle altre professioni sanitarie.

Il caso concreto: le attività svolte nello studio odontoiatrico

La vicenda esaminata dalla Cassazione riguarda un odontotecnico che, secondo l'accertamento dei giudici di merito, aveva svolto attività odontoiatrica in uno studio nel quale operava anche un dentista regolarmente abilitato. La difesa sosteneva che la struttura fosse destinata all'attività del professionista e che gli elementi raccolti non dimostrassero l'esecuzione diretta di prestazioni da parte dell'imputato.

La Corte d'appello aveva però individuato una pluralità di indizi gravi, precisi e concordanti. Durante un accesso dei Carabinieri del NAS erano stati rinvenuti materiali compatibili con prestazioni odontoiatriche recentemente eseguite, tra cui garze intrise di liquidi biologici e siringhe per anestesia. A questi elementi si aggiungevano l'organizzazione dei locali, le annotazioni nei diari clinici, una prescrizione per una radiografia panoramica e la frequenza delle visite di un paziente, difficilmente conciliabile con la presenza sporadica del dentista abilitato.

La Cassazione ha ritenuto corretta la valutazione complessiva delle prove. In particolare, ha osservato che l'impossibilità di attribuire con certezza una firma su una prescrizione non impediva di considerare il documento insieme agli altri elementi acquisiti. L'accertamento dell'esercizio abusivo non dipendeva quindi da una singola prova isolata, ma dalla convergenza delle circostanze ricostruite dai giudici.

Le attività riservate e il limite delle competenze professionali

Accanto al principio generale sugli atti non esclusivi, la sentenza affronta anche il caso di prestazioni che la disciplina professionale sottrae espressamente alla competenza di determinate figure.

Richiamando la sentenza n. 17164/2024, la Cassazione ricorda che integrano il delitto di esercizio abusivo della professione medica "le condotte consistenti nella diretta rilevazione delle impronte dentarie e nell'ispezione della cavità orale del paziente da parte di un odontotecnico per verificare le condizioni di una protesi o per installarla". Il riferimento normativo è l'articolo 11 del regio decreto 31 maggio 1928, n. 1334, che preclude agli odontotecnici qualunque manovra nella bocca del paziente. La competenza tecnica nella realizzazione di una protesi non equivale, dunque, all'abilitazione a eseguire prestazioni cliniche direttamente sulla persona.

È questo il confine specifico applicato al caso giudicato. Il principio generale resta invece quello della necessità di verificare, per ciascuna professione, quali attività siano riservate, quali rientrino nelle sue competenze specifiche e in quali condizioni il loro esercizio da parte di soggetti privi di titolo possa assumere rilevanza penale.

Come si accerta l'esercizio abusivo

Un ulteriore aspetto della pronuncia riguarda la ricostruzione probatoria. La difesa aveva contestato il significato attribuito ad alcuni documenti e alle dichiarazioni raccolte, sostenendo che non fosse dimostrata l'esecuzione delle prestazioni da parte dell'imputato.

La Suprema Corte ha respinto questa impostazione, ritenendo adeguatamente motivata la valutazione dei giudici di merito. Documentazione clinica, organizzazione dello studio, riscontri materiali, testimonianze e frequenza degli accessi dei pazienti possono concorrere all'accertamento dei fatti, purché siano esaminati secondo le regole della valutazione della prova.

Nel caso specifico, la Corte ha attribuito rilievo anche alle annotazioni relative a prestazioni effettuate in assenza dell'odontoiatra abilitato. Non è stata considerata decisiva la sola individuazione materiale di chi avesse compilato una scheda clinica, ma il significato delle annotazioni nel contesto delle altre circostanze accertate.

La Cassazione ha infine confermato il diniego della sospensione condizionale della pena, ritenendo adeguata la motivazione della Corte d'appello, che aveva valorizzato un precedente specifico e la reiterazione di condotte analoghe in forma organizzata e non occasionale. Il ricorso è stato rigettato, con condanna al pagamento delle spese processuali.

La decisione ribadisce così che, nell'accertamento dell'esercizio abusivo di una professione sanitaria, assumono rilievo sia la natura delle prestazioni sia le modalità concrete con cui vengono svolte. Il confine della responsabilità penale non può essere individuato prescindendo dalle competenze stabilite dall'ordinamento, dall'eventuale assenza del titolo abilitante e dalle caratteristiche dell'attività effettivamente esercitata.

Professione
Medlex
Commenti

I Correlati

Ultime News

Siamo oltre 250.000 medici: aggiornati e informati.

Ogni giorno pubblichiamo per te tanti contenuti e li organizziamo perchè tu possa sempre trovare ciò che vuoi.