
Per le pratiche di vecchiaia in cumulo a formazione progressiva non sarà più possibile lasciare incompleto il campo con la data di recesso, in attesa di decidere quando abbandonare il rapporto ovvero di conoscere la data effettiva di cessazione (spesso determinata dalla Asl). Sino ad oggi, invece, la domanda poteva essere integrata successivamente con la documentazione comprovante l’avvenuta cessazione.
Tra l’altro, inserire una data di recesso e poi modificarla in seguito (la Asl mi ha chiesto di restare altri sei mesi, ci ho ripensato e ho deciso di lavorare un anno di più, ecc.) provoca notevoli problemi alla gestione della domanda, sino addirittura al diniego del pagamento dei ratei INPS al 67esimo anno di età ovvero alla richiesta della loro restituzione. Questo perché il sistema è tarato sul raggiungimento dell’età anagrafica di vecchiaia: 67 anni Inps e 68 anni Enpam, ed ogni variazione rischia di incepparne il meccanismo.
Pertanto, anche la domanda di cumulo di vecchiaia va presentata soltanto quando si ha l’assoluta certezza sulla data di cessazione. Quando si ha in mano la delibera Asl, la risposta alle dimissioni o il telegramma di conferma, allora si può fare la domanda, altrimenti è bene aspettare.
I tre mesi (nel cumulo meglio sei) di anticipo della presentazione della domanda si possono utilizzare quando si è ASSOLUTAMENTE CERTI della data di cessazione, per ridurre i tempi di attesa, ma diventano un boomerang se poi si cambia idea. Non sono affatto un obbligo.
È stato infatti accertato che l’Inps paga comunque gli arretrati di sua competenza a partire dai 67 anni anche se la domanda di cumulo viene presentata a 70. È utile sottolineare che il cumulo è tarato per chi va in pensione Enpam a 68 anni: la decorrenza di TUTTE le pensioni Enpam è la stessa, ed è quella della cessazione del rapporto, quindi, se il medico ad esempio continua a lavorare in convenzione fino a 73 anni perde tutti gli arretrati di Quota A e Quota B da 68 fino a 73 anni.
La lettera di presa d’atto del recesso va sempre e comunque inviata all’Enpam con le consuete modalità (o magari già allegata alla domanda).
Attenzione quindi quando si sceglie il cumulo: uno strumento certamente molto utile in diversi casi (per anticipare l’uscita dal lavoro o valorizzare periodi che andrebbero perduti), ma da usare con cautela quando le posizioni pensionistiche possono essere mantenute separate senza un grave pregiudizio.

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