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Società di capitali e contribuzione Enpam: la Corte Costituzionale dà ragione alla Fondazione

Medicina Generale

La norma sottoposta all’esame della Consulta, com’è noto, è l’art. 1, comma 39 della legge 23 agosto 2004, n. 243, recante Norme in materia pensionistica e deleghe al Governo nel settore previdenziale. Nel dettaglio, la disposizione censurata prevede che “le società professionali mediche ed odontoiatriche, in qualunque forma costituite, e le società di capitali, operanti in regime di accreditamento con il Servizio sanitario nazionale, versano, a valere in conto entrata del Fondo di previdenza degli specialisti esterni dell’Enpam, un contributo pari al 2% del fatturato annuo attinente a prestazioni specialistiche rese nei confronti del Servizio sanitario nazionale…Le medesime società indicano i nominativi dei medici e degli odontoiatri che hanno partecipato alle attività di produzione del fatturato, attribuendo loro la percentuale contributiva di spettanza individuale”.
Diverse erano le violazioni ipotizzate dai ricorrenti. In primo luogo, si contesta la scelta, come base dell’imponibile previdenziale, del fatturato della società, in quanto esso non rappresenta espressione diretta né del corrispettivo ricevuto dai professionisti, né della capacità contributiva del soggetto che si avvale delle prestazioni mediche per l’esercizio di un’attività d’impresa. Inoltre si eccepisce che il contributo di fatto graverebbe sulle società di capitali a titolo definitivo, senza alcuna possibilità di recupero sugli utenti del servizio, e ciò creerebbe una disparità di trattamento con le strutture pubbliche che non hanno questo prelievo e che forniscono lo stesso servizio.
Infine si è rilevata l’asistematicità del contributo, in quanto è la prima volta che un versamento di natura previdenziale rivolto a vantaggio di una certa categoria viene posto a carico di un soggetto privato (la società) estraneo alla categoria stessa.
Queste argomentazioni, tuttavia, sono state giudicate complessivamente contraddittorie dalla Corte Costituzionale, che ha respinto il ricorso delle società. In particolare, la Corte eccepisce la mancanza di chiarezza in ordine alla possibilità, ventilata dai ricorrenti, di commisurare la contribuzione versata, anziché all’intero fatturato inerente i rapporti tra le società e il Servizio sanitario nazionale, ai soli compensi corrisposti ai medici.
Quali le conseguenze dell’importante pronuncia? Innanzitutto la Fondazione Enpam ha ora la strada spianata per concludere vittoriosamente tutti i numerosi ricorsi pendenti, in quanto ad oggi non può più dirsi in discussione il principio per cui un qualsiasi contributo deve essere versato al Fondo Specialisti esterni.
Ora però la problematica si sposta (come del resto sta già accadendo nei giudizi di merito) sul quantum del contributo da corrispondere, perché più di un giudice in effetti ha sposato il concetto (presente nell’Ordinanza della Consulta) che il versamento debba essere riferito non all’intero fatturato, ma al solo compenso corrisposto dalla società ai professionisti, e quindi l’entità (singola e complessiva) della contribuzione versata rischia di essere notevolmente inferiore rispetto a quanto previsto in un primo momento.
Basterà il nuovo orientamento a salvare il Fondo Specialisti esterni, da tempo in condizioni deficitarie? Per saperlo, occorrerà attendere l’andamento dei flussi contributivi nei prossimi mesi.

 

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