
La suprema corte ha così cancellato la sanzione disciplinare della sospensione della professione per 30 giorni, disposta dall'Ordine dei farmacisti ad un collega, perché l'impegno preso è intesa giuridicamente inefficace dal quale non può nascere «alcuna aspettativa tutelabile». No quindi agli "accordi di cartello" per percorrere la strada dell'elasticità degli orari di apertura delle farmacie per rendere il servizio «più congeniale alle esigenze dei consumatori, evitando così che il bacino d'utenza di ciascuna farmacia venga a cristallizzarsi artificiosamente». Sulla decisione dei giudici non ha influito in alcun modo la tesi secondo cui accordi di questo tipo sono necessari soprattutto al fine della sopravvivenza degli esercizi minori, ai quali va garantito un flusso di utenza tale da consentire loro di rimanere in vita e di non soccombere di fronte alla maggiore capacità di concorrenza di altri esercizi. Per la Suprema Corte si tratta infatti del normale sviluppo del mercato che premia le imprese più efficienti dal punto di vista della capacità di risposta alle esigenze dei consumatori. La sentenza ha quindi stabilito che il comportamento posto in essere dalla farmacista (e sanzionato dall’Ordine) non è configurabile come concorrenza sleale ma piuttosto come un comportamento che tutela l’interesse superiore del cittadino. Né l’Ordine professionale, nel caso di specie, può affermare che la farmacista aveva “ingannato” i colleghi, venendo meno all’impegno preso, perché “da un’intesa giuridicamente inefficace non può nascere alcuna aspettativa tutelabile.” Del tutto legittimo, quindi, che la farmacista decidesse di osservare orari differenti, dandone pubblicità agli utenti.
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