
La Cassazione con la sentenza 16140/2017 nel rinviare il giudizio alla Corte d'Appello si rifà alla norma appena operativa
"Assicurazione obbligatoria per ospedali e professionisti sanitari e Centri Regionali per la gestione del rischio clinico, ma anche prescrizione dimezzata se il paziente decide di intentare causa direttamente nei confronti di un medico. E' entrata in vigore oggi la legge Gelli, che modifica la responsabilità dei professionisti sanitari nei procedimenti per malpractice. Ogni anno, secondo l'Associazione Nazionale Imprese Assicuratrici (Ania), si registrano 34mila denunce per danni dovuti a cure mediche, in particolare nei confronti di ginecologi e ortopedici, una cifra triplicata in 15 anni. E ogni risarcimento si aggira tra i 25mila e i 40mila euro, per un valore complessivo di circa 2 miliardi.
Per 'normalizzare' la situazione, il testo introduce obbligo di assicurazione per tutti i liberi professionisti e le strutture sanitarie e, soprattutto, depenalizza la colpa medica: il medico che avrà rispettato linee guida e buone pratiche, non risponderà penalmente del suo operato.
Se non soddisfatto, potrà agire attraverso la conciliazione obbligatoria o, infine, intentare un procedimento civile contro la struttura, che dovrà dimostrare di essersi comportata correttamente. Ma se il cittadino intenderà rivalersi civilmente anche nei confronti del sanitario, dovrà lui stesso dimostrare di aver subito il danno (inversione dell'onere della prova) e la prescrizione sarà ridotta da 10 a 5 anni. Infine, l'indennizzo del danno avverrà sulla base di tabelle, ovvero con un tetto massimo prefissato, che saranno approvate con il ddl Concorrenza.
La Legge Gelli è, dunque, appena diventata operativa ma la giurisprudenza inizia già a parlare di lei.
E così, con la sentenza numero 16140/2017, la Corte di cassazione, nel rinviare alla Corte d'appello la causa giunta dinanzi ad essa, non ha potuto fare altro che constatare che sul giudizio di rinvio avrà effetto la legge numero 24/2017.
Ma andiamo con ordine.
La controversia analizzata dalla giurisprudenza di legittimità con la sentenza in commento, scrive Valeria Zeppilli dello Studio Cataldi, aveva ad oggetto la responsabilità penale di un chirurgo per il reato di cui all'articolo 590 commi 1 e 2 del Codice Penale, sancita in primo grado e confermata in secondo grado, sebbene con rideterminazione della pena.
Il ricorso del medico alla Cassazione ha quindi fornito lo spunto a quest'ultima per affermare che se la condotta professionale è conforme alle linee guida ed alle buone pratiche, la limitazione della responsabilità penale del medico in caso di colpa lieve, prevista dall'oggi superato articolo 3 della Legge Balduzzi del 2012, opera anche in caso di errori connotati da profili di colpa generica diversi dall'imperizia. Nella piena vigenza di tale norma, invece, il giudice del merito si era limitato a fare riferimento al profilo della negligenza del medico e non aveva analizzato il caso concreto secondo i parametri introdotti dalla Balduzzi, con la conseguenza che la sentenza deve essere annullata con rinvio.
Ed è proprio qui che si inserisce la Legge Gelli, ricorda l'avvocato Zeppilli..
Come sottolineato dalla Corte, infatti, sul giudizio di rinvio avrà effetto la legge numero 24/2017, la quale oggi prevede che se l'evento lesivo si è verificato a causa di imperizia, la punibilità del sanitario è esclusa quando sono rispettate le raccomandazioni previste dalle linee guida come definite e pubblicate ai sensi di legge ovvero, in mancanza di queste, dalle buone pratiche clinico-assistenziali, sempre che le raccomandazioni previste dalle predette linee guida risultino adeguate alle specificità del caso concreto.
Di conseguenza la Corte d'appello, nel giudicare in sede di rinvio sulla responsabilità del medico, dovrà verificare l'ambito applicativo della nuova norma, concentrando la propria attenzione sull'individuazione della legge ritenuta più favorevole tra quelle succedutesi nel tempo, secondo i criteri, alternativi, dell'irretroattività della modificazione sfavorevole o della retroattività della nuova normativa favorevole.
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