|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Scegli un Argomento
Scegli uno degli Argomenti da approfondire tra quelli più cliccati.
Non hai trovato nulla di tuo interesse? Cerca con la
Search Bar
qui sotto o consulta la pagina con tutti gli Argomenti facendo click su
Mostra Tutti
.
Scegli una Specializzazione
Clicca su una delle Specializzazioni per accedere a contenuti riguardanti esclusivamente la Specializzazione selezionata.
Non hai trovato la tua Specializzazione? Cercala con la
Search Bar
qui sotto o consulta la pagina con tutte le Specializzazioni facendo click su
Mostra Tutte
.
?

Cassazione: responsabile il medico attendista che rinvia la visita domiciliare

Il pediatra non aveva rilevato i sintomi della sepsi fulminante in un bambino mancando d'indirizzarlo verso il Pronto Soccorso
Medlex

Niente esimente per colpa lieve al pediatra che rinvia la visita domiciliare e quando l' effettua non riconosce la presenza di una violenta infezione in atto e omette di indirizzare la famiglia del bambino a un controllo presso il pronto soccorso per praticare esami strumentali e di laboratorio. La Cassazione con la sentenza n. 3206 di ieri (clicca qui per scaricare il testo completo) respinge seccamente il ricorso del medico che condannato nei due gradi di merito riteneva di essere scusabile, nonostante avesse ritardato la visita domicilare, perche' aveva agito con colpa lieve (articolo 3 dell' allora vigente legge Balduzzi) e nel rispetto delle linee guida della comunita' scientifica.

Dall' auscultazione non aveva rilevato i sintomi della sepsi fulminante cioe' i rumori polmonari e la comparsa di un esantema tipico delle infezioni in atto, come la polmonite che aveva colpito il piccolo. E non aveva rilevato altri indicatori quali le frequenze cardiaca e respiratoria o la pressione arteriosa. E, soprattuto aveva mancato di indirizzare il bimbo al pronto soccorso per effettuare esami. Da cio' la Cassazione esclude categoricamente l' applicazione della norma invocata dal ricorrente, che 'decriminalizza' la condotta del medico connotata da colpa lieve nel rispetto dell' applicazione delle linee guida medico-scientifiche.

pubblicità

Il fatto
Una pediatra interpellata dalla famiglia di un bambino di 17 mesi con febbre alta, si era limitata a prescrivere telefonicamente paracetamolo e, successivamente ibuprofene. Poi, dopo averlo visitato nel pomeriggio non aveva formulato una corretta diagnosi nonostante un improvviso e forte calo della temperatura corporea e la comparsa di un esantema petecchiale sul corpo, segno di una sepsi batterica in atto. 

Per la dottoressa non si riscontrava nulla di grave, ma semplici sintomi di influenza. Dall'auscultazione non aveva rilevato i sintomi della sepsi fulminante e non aveva rilevato altri indicatori quali le frequenze cardiaca e respiratoria o la pressione arteriosa. E non aveva indirizzato il bimbo al pronto soccorso per effettuare esami.  Ometteva quindi una visita accurata dei parametri del piccolo che avrebbe fornito dati obiettivi del quadro clinico di polmonite in atto, impedendo così che venissero somministrate le cure vitali. La morte del bambino avveniva nella stessa serata.

La sentenza 
La Cassazione esclude l'applicazione della norma (Balduzzi) sulla colpa lieve che decriminalizza la condotta del medico nel rispetto dell'applicazione delle linee guida medico-scientifiche e sottolinea che “le condotte omissive contestate alla prevenuta abbiano determinato le condizioni dell'evento fatale con alto o elevato grado di probabilità logica o credibilità razionale, potendosi escludere che la morte del bambino si sarebbe verificata,  in relazione al medesimo processo causale, nei medesimi tempi e con la stessa gravita od intensità, se l'imputata non avesse omesso i comportamenti dovuti sul piano della migliore perizia e diligenza medica”.

La sentenza spiega poi che “per quanto  attiene alla ‘colpa  lieve’ invocata  dalla  ricorrente,  è appena il caso di rilevare che la sentenza impugnata  ha  adeguatamente  motivato  sul punto nel senso di escluderla, in considerazione della notevole divergenza tra la condotta tenuta dall'imputata e quella cui  sarebbe  stata  tenuta,  avuto  riguardo alla grave sottovalutazione delle condizioni generali  e  respiratorie  del  bambino, che avrebbero imposto la necessità di specifici riscontri mediante esami di laboratorio”.
 
“Sotto questo profilo – conclude la Cassazione - è stata, sostanzialmente, rimarcata  la sussistenza di  un  marcato  allontanamento  del  comportamento  della pediatra  da una appropriata condotta medica, certamente qualificabile in  termini  di  colpa grave, tale da escludere che la fattispecie in esame possa essere ricondotta alla previsione decriminalizzante di cui all'art. 3 legge 8 novembre 2012, n. 189 (c.d. legge Balduzzi)”.
 
Confermata quindi la condanna e anche il pagamento delle spese processuali.

Medlex
Commenti
AB
Antonio Balzani
Scusate ma ho scordato di chiedere cosa ostava invece di chiedere la visita presso il domicilio,portare allo studio una bambina di 17 mesi???
Rispondi
25/01/2019 09:21
AB
Antonio Balzani
Dalla auscultazione non aveva rilevato i segni di una sepsi fulminane??????????. Ma che cazzo dicono!!!.Una sepsi fulminante,dice il termine stesso,non ti da il tempo di effettuare la diagnosi,perchè fulminante significa che insorge in brevissimo arco di tempo.Nel lontano 1983 visitavo un bambino di 13 mesi alle ore 10,30,con semplice febbre ed un faringe arrossato.Alle 15,00 aveva un picco febbrile a 40° con convulsioni.Diagnosi:Meningite fulminante da H. Influenze.Sarei dovuto essere un veggente per fare diagnosi alle 10,30.Forse non ho capito niente della mia professione,ma dalla auscultazione,cari Giudici,io non riesco a fare diagnosi di sepsi fulminante.
Rispondi
25/01/2019 09:14
1 Risposte

I Correlati

Medici, turni massacranti e carenza di personale non bastano a escludere la responsabilità
Medlex
Leggimi

Ultime News

Ti potrebbero interessare
Giudizio di idoneità senza visita: per la Cassazione integra il falso ideologico in atto pubblico
Medlex
Giudizio di idoneità senza visita: per la Cassazione integra il falso ideologico in atto pubblico
La V Sezione penale conferma la condanna di un medico competente che aveva attestato l'idoneità di due lavoratori senza averli mai visitati.
Responsabilità sanitaria, la Cassazione: il danno morale richiede una valutazione autonoma
Medlex
Responsabilità sanitaria, la Cassazione: il danno morale richiede una valutazione autonoma
Tre sentenze della Terza Sezione civile consolidano un orientamento destinato a incidere sul contenzioso: la sola invalidità biologica non esaurisce la valutazione del danno subito dal paziente.
Liste d'attesa, il TAR: no a prescrizioni imposte ai medici di famiglia
Medlex
Liste d'attesa, il TAR: no a prescrizioni imposte ai medici di famiglia
Annullata la delibera della Regione Lazio che imponeva ai MMG di formalizzare prescrizioni provenienti da strutture accreditate. Prevale l'autonomia professionale.
Aspettativa per incarico in un'altra Asl, la Cassazione: va concessa
Medlex
Aspettativa per incarico in un'altra Asl, la Cassazione: va concessa
La Suprema Corte chiarisce che il dirigente medico ha diritto all'aspettativa prevista dal CCNL per un incarico a termine nel SSN. Non rilevano le esigenze organizzative dell'azienda.

Siamo oltre 250.000 medici: aggiornati e informati.

Ogni giorno pubblichiamo per te tanti contenuti e li organizziamo perchè tu possa sempre trovare ciò che vuoi.