Canali Minisiti ECM

Cassazione: colpa medica per chi prescrive farmaci a rischio

Medlex Redazione DottNet | 26/02/2019 12:29

La donna affetta da obesità si era recata da un dietologo che le aveva prescritto fendimetrazina

Omicidio colposo per il medico che prescrive una sostanza altamente tossica a una propria paziente che invece di farla dimagrire ne provoca il decesso. Lo chiarisce la Cassazione con la sentenza n. 8086/18. I Supremi giudici si sono trovati alle prese con una vicenda in cui una donna affetta da obesita' si era recata da un dietologo che le aveva prescritto il farmaco fendimetrazina insieme al altri farmaci. La paziente aveva seguito la cura, era dimagrita di 40 chili ma a caro prezzo.

Era intervenuta una complicazione arteriosa e un peggioramento delle condizioni cardiache che l' avevano portata alla morte. Contro la decisione di colpa dei giudici di merito il medico ha esposto un unico e articolato motivo di ricorso secondo cui avrebbe adoperato la dovuta diligenza prescrivendo alla donna una dieta ed esercizio fisico al fine di far perdere peso. Aveva altresi' fatto presente alla donna come l' obesita' potesse causare malattie molto gravi quali cardiopatie ischemiche, tumori e ipertensioni.

pubblicità

La difesa precisa, inoltre, che era la stessa perizia ad affermare che la donna non fosse affatto un soggetto in buona salute e che la prospettiva della morte non era per nulla estranea al suo orizzonte temporale nel medio periodo. Veniva evidenziato, inoltre, come per la fendimetrazina non ci fosse un divieto assoluto di somministrazione. Come se non bastasse la difesa aveva eccepito come nel paziente non era stato possibile accertare la presenza di altre patologie occulte che avessero decretato la morte. Di ben altro avviso i Supremi giudici. Hanno rilevato innanzitutto come per il farmaco in questione fosse vietata la somministrazione per piu' di tre mesi (condizione non rispettata nel caso de quo).

Gia' la Corte d' Appello aveva concluso nel senso che la condotta dell' imputato consentiva di affermare che il decesso fosse imputabile al dietologo, essendo l' evento non solo evitabile ma addirittura prevedibile. Prevedibile perche' il professionista aveva omesso di eseguire le analisi piu' comuni come l' esame del sangue e la misurazione della pressione. Misure queste che rappresentano l' abc per chi esercita la professione medica. La Cassazione non si e' soffermata nemmeno sulla censura che il principio attivo non fosse vietato in altri Paesi. Nel caso - conclude la decisione - si e' trattato di una serie di comportamenti omissivi cosi' gravi da dover decretare la piena responsabilita' penale del medico. 

Commenti

I Correlati

Rossi: “È impossibile far rientrare in un codice una patologia specifica e spesso è multifattoriale. Questa è una assurdità che va condannata ed evitata con ogni mezzo”. Cimo-Fesmed: “Auspichiamo più interventi strutturali”

Secondo la Cassazione, la lesione psicologica cronica successiva a un intervento chirurgico mal riuscito, se accertata clinicamente, va ad aumentare la quota di danno biologico risarcibil: non scatta la personalizzazione consentita dal danno morale

"Stipendi più alti e abolizione incompatibilità per incentivarli a restare"

La medicina difensiva spinge molti camici bianchi a prescrivere una ecografia o una visita in più costringendo però così chi ne ha davvero bisogno ad affollare le già lunghe liste di attesa. Anelli: fa discutere l'azione contro i medici iper prescrit

Ti potrebbero interessare

Secondo la Cassazione, la lesione psicologica cronica successiva a un intervento chirurgico mal riuscito, se accertata clinicamente, va ad aumentare la quota di danno biologico risarcibil: non scatta la personalizzazione consentita dal danno morale

Nell'ordinanza n. 5922/2024 la Cassazione ricorda le regole di riparto dell'onere probatorio qualora un soggetto invochi il risarcimento del danno da errore medico in ragione di un rapporto di natura contrattuale

La sentenza: assolto militare che rifiutò di indossarla, Matteo Bassetti consulente

I giudici si sono rifatti a una norma del ‘91 secondo la quale il medico in servizio di guardia deve rimanere a disposizione «per effettuare gli interventi domiciliari al livello territoriale che gli saranno richiesti

Ultime News

Il primo appuntamento partenopeo si inserisce nella fase pilota del Progetto per un programma di screening nazionale nella popolazione pediatrica delle due patologie, promosso dall'Istituto Superiore di Sanità su incarico del Ministero della Salute

Greco (S.I.d.R.): “Prevenzione decisiva a supporto di genetica e stili di vita”

"Epidemia tra i mammiferi è un passo avanti verso l'uomo, non uno ma più ceppi si stanno adattando"

Benefici ottimali facendo 6-10 piani a piedi al giorno