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In calo gli interessi legali. Che cosa succede con l'Enpam

Previdenza Redazione DottNet | 09/01/2020 16:13

Tutti i vantaggi e gli oneri per gli iscritti

Con decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 12 dicembre 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 293 del 14 dicembre 2019, il saggio degli interessi legali di cui all’art. 1284 del Codice Civile è stato rideterminato nella misura dello 0,05% in ragione d’anno (in luogo del preesistente tasso dello 0,8%), con decorrenza dal 1 gennaio 2020.  

La legge prevede infatti che il Ministro dell’economia e delle finanze può modificare gli interessi legali sulla base del rendimento medio annuo lordo dei titoli di Stato di durata non superiore a dodici mesi e tenuto conto del tasso di inflazione registrato nell’anno.

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Cosa comporta questa consistente riduzione dal punto di vista previdenziale? Innanzitutto, una eccezionale riduzione dei costi dei riscatti (anni di laurea, specializzazione, allineamento, periodi di interruzione, ecc.) pagati in forma rateale. I Regolamenti dei Fondi Enpam prevedono infatti che in caso di versamento in forma rateale, il contributo di riscatto è maggiorato dell’interesse legale in ragione d’anno, pro tempore vigente. La variazione del saggio di interesse legale comporta la rideterminazione del piano di ammortamento, con riferimento al capitale residuo ed al numero di rate mancanti al completamento del piano precedentemente fissato.  

In sostanza, gli iscritti con il riscatto in corso di pagamento, vedranno che la rata del prossimo giugno (i pagamenti hanno cadenza semestrale) sarà sensibilmente inferiore rispetto a quella che scade nel corrente mese di dicembre. Non ci si può certo aspettare un azzeramento degli oneri da riscatto, perché il capitale previsto per l’operazione rimane invariato: ma di fatto pagare a rate costerà lo stesso che versare tutto in unica soluzione, e quindi sarà ancora più conveniente, se si considera il beneficio fiscale dei pagamenti diluiti, che insistono su aliquote marginali di tassazione più elevate, massimizzando gli importi deducibili. 

Diminuirà anche il costo della rateazione degli importi dovuti per il regime sanzionatorio della Gestione Quota B del Fondo di previdenza generale (contributi evasi o elusi). Infatti, per le somme di importo superiore a 1.000 euro, il pagamento oltre che in unica soluzione, può essere effettuato in unica soluzione, in due rate semestrali di pari importo, oppure in 12 rate bimestrali. In caso di opzione per il pagamento di tutte le somme dovute all’Ente mediante addebito diretto su conto corrente, la rateazione può essere aumentata sino ad un massimo di 18 rate bimestrali. 

Ed appunto, in caso di scelta di pagamento in forma rateale, le rate successive alla prima vengono maggiorate dell’interesse legale pro-tempore vigente. Anche in queste rateazioni, quindi, praticamente il peso degli interessi sui piani immessi dopo il 1° gennaio 2020 scomparirà, mentre gli ammortamenti in essere resteranno invariati. 

Anche per lo stesso pagamento ordinario del contributo di Quota B, che adesso può essere effettuato addirittura in 5 rate bimestrali di pari importo, la convenienza della rateazione massima rispetto all’unica soluzione appare evidente, perché alla fine l’importo dovuto resterà pressoché identico. 

Il rovescio della medaglia è che l’Enpam riconoscerà ad iscritti e pensionati molto meno di oggi nei pochi casi in cui corrisponde interessi per ritardato pagamento, come ad esempio per le indennità di maternità pagate dopo 120 giorni dal completamento della documentazione richiesta, ovvero nei rari casi in cui la Fondazione deve versare gli interessi per effetto di una sentenza ovvero di una messa in mora. 

Anche sul versante Inps, la consistente riduzione del saggio legale comporta ripercussioni sulle prestazioni pensionistiche pagate dopo 120 giorni di ritardo, nonché sulle cosiddette somme aggiuntive. Si tratta dei casi in cui, anche per lo Stato, in tema di sanzioni civili per mancato o ritardato versamento di contributi, tali sanzioni vengono ricondotte al saggio di interesse legale in caso di dilazione (art. 116, comma 15 della legge n. 388/2000)

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