
Nella responsabilità medica, la rilevanza del ritardo nell'esecuzione di un intervento chirurgico ai fini della verificazione del danno subito dal paziente va valutata tenendo conto di principi ormai pacifici e consolidati in giurisprudenza, di recente ricordati dalla Corte di cassazione nella sentenza numero 122/2020. In particolare, il giudice chiamato a effettuare tale valutazione deve tenere conto del fatto che il nesso causale è regolato dagli articoli 40 e 41 del codice penale, come riporta il sito StudioCataldi, in forza dei quali un evento può ritenersi causato da un altro se, in assenza del secondo, il primo non si sarebbe verificato.
A rilevare, poi, è il criterio della causalità adeguata, che prevede che, all'interno della serie causale vengono in rilievo solo gli eventi che, sulla base di una valutazione ex ante, non sembrano del tutto inverosimili. Per i giudici, poi, non bisogna dimenticare la diversità del regime probatorio applicabile nel processo civile e in quello penale.
Infatti, "nell'accertamento del nesso causale in materia civile, vige la regola della preponderanza dell'evidenza o del "più probabile che non", mentre nel processo penale vige la regola della prova "oltre il ragionevole dubbio"".
Di conseguenza, se vi sono più cause con una diversa incidenza probabilistica, tale circostanza va valutata attentamente e va valorizzata in ragione della specificità del caso concreto e senza che sia possibile ricorrere in maniera meccanica e semplicistica alla regola del "50% plus unum".
Nel caso di specie, si legge su StudioCataldi, tali principi dovranno essere utilizzati dal giudice del rinvio per verificare se l'anticipazione di un taglio cesareo di circa due ore rispetto a quando lo stesso è stato praticato, avrebbe permesso di recuperare e bloccare l'evoluzione degenerativa in una paziente in gravidanza, che era giunta in ospedale con una preeclampsia con severa ipertensione.

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