
Chi svolge mansioni superiori rispetto al proprio inquadramento ha diritto alle corrispondenti differenze retributive, senza che gli aumenti economici già maturati possano essere utilizzati per ridurre il compenso aggiuntivo. Lo ribadisce la Corte di Cassazione, Sezione lavoro, con la sentenza n. 26502 del 9 ottobre 2026, pronunciandosi sul caso di una dipendente universitaria impiegata in un'Azienda ospedaliero-universitaria con funzioni riconducibili al profilo di operatore sociosanitario (OSS).
La decisione affronta una questione rilevante per il personale universitario inserito nelle strutture del Servizio sanitario nazionale: l'individuazione della disciplina contrattuale applicabile e il metodo per determinare il trattamento economico dovuto quando le attività effettivamente svolte corrispondono a una categoria superiore.
Il caso e il riconoscimento delle mansioni superiori
La controversia nasce dal ricorso di una dipendente dell'Università degli Studi di Napoli, inquadrata nella categoria B, posizione economica B3, dell'Area socio-sanitaria. La lavoratrice aveva svolto presso un'Azienda ospedaliero-universitaria attività di assistenza sanitaria riconducibili al superiore profilo di OSS, previsto dalla classificazione contrattuale allora vigente. I giudici di merito avevano riconosciuto il diritto alle differenze retributive per il periodo compreso tra il 25 ottobre 2007 e il 16 luglio 2011, nei limiti della prescrizione quinquennale, condannando in solido l'Università e l'Azienda ospedaliera.
L'Azienda aveva impugnato la decisione contestando sia l'accertamento delle mansioni superiori sia l'applicazione del contratto collettivo del comparto Sanità, sostenendo che il calcolo avrebbe dovuto considerare il trattamento economico effettivamente percepito dalla lavoratrice. La Cassazione ha rigettato il ricorso. Quanto all'accertamento delle mansioni, ha rilevato che la Corte d'appello aveva correttamente confrontato le attività svolte con le declaratorie contrattuali, individuando gli elementi distintivi tra le categorie B e BS.
Quale contratto si applica al personale universitario
Un passaggio centrale della sentenza riguarda la particolare condizione del personale universitario che presta servizio nelle Aziende ospedaliero-universitarie. Pur mantenendo il rapporto di impiego con l'Università, questi lavoratori operano nell'organizzazione sanitaria e sono destinatari di specifiche disposizioni dirette a equipararne il trattamento economico a quello del personale del Servizio sanitario nazionale.
La Corte richiama la funzione perequativa delle norme contrattuali e osserva che l'appartenenza formale a due amministrazioni differenti non deve determinare, nei casi disciplinati dalle tabelle di equivalenza, un trattamento deteriore per chi svolge le medesime mansioni nella stessa struttura.
Per questa ragione, i giudici confermano l'applicabilità dell'articolo 28 del contratto collettivo del comparto Sanità vigente nel periodo considerato, anche ai fini del riconoscimento delle mansioni superiori. La pronuncia precisa inoltre che la disciplina deve essere individuata con riferimento al contratto applicabile all'epoca dei fatti. La successiva evoluzione del sistema di classificazione professionale non può essere automaticamente estesa a periodi precedenti.
Il calcolo non deve assorbire gli aumenti già maturati
Il chiarimento più significativo riguarda la quantificazione delle differenze retributive. Secondo la Cassazione, il compenso aggiuntivo deve essere calcolato confrontando il trattamento economico iniziale previsto per la categoria superiore con quello iniziale della categoria di appartenenza, senza sottrarre le progressioni economiche individuali conseguite dal lavoratore. Il differenziale così determinato si aggiunge al trattamento già percepito, comprensivo degli eventuali incrementi legati alla posizione economica e all'anzianità.
La Corte conferma in questo modo l'orientamento secondo cui la differenza deve essere riferita ai valori contrattuali delle qualifiche e non alla distanza tra la retribuzione effettiva del singolo dipendente e quella iniziale della categoria superiore. Una diversa interpretazione potrebbe produrre un effetto paradossale: il lavoratore con maggiore anzianità, pur svolgendo mansioni superiori, potrebbe non ricevere alcun compenso aggiuntivo perché la sua retribuzione individuale ha già raggiunto o superato il livello iniziale della categoria più elevata.
I giudici osservano che questa soluzione finirebbe per favorire l'utilizzo di personale in mansioni superiori senza il relativo riconoscimento economico, indebolendo anche l'obbligo delle amministrazioni di procedere alla copertura dei posti vacanti.
Gli effetti della decisione
La sentenza conferma dunque due principi distinti. Il primo riguarda il diritto al trattamento economico corrispondente alle mansioni superiori effettivamente svolte, purché accertate secondo i criteri previsti dalla legge e dalla contrattazione applicabile. Il secondo riguarda il calcolo del compenso, che non può essere ridotto assorbendo le progressioni economiche già acquisite dal dipendente.
Il riconoscimento delle differenze retributive non comporta, tuttavia, un automatico avanzamento nell'inquadramento professionale. La decisione riguarda il trattamento economico dovuto per le attività effettivamente prestate, non l'attribuzione definitiva della qualifica superiore. Per le amministrazioni sanitarie e universitarie, la pronuncia richiama l'importanza di una corretta corrispondenza tra mansioni assegnate, classificazione professionale e trattamento economico. Per i lavoratori, conferma che l'esperienza e gli incrementi retributivi già maturati non possono diventare una ragione per escludere il compenso dovuto quando vengono svolte mansioni di livello superiore.

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