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Effetti collaterali prescrizione post operatoria, quando la scelta del medico non è colposa

La Cassazione esclude la responsabilità per una trombosi postoperatoria: se le evidenze scientifiche sono discordanti, conta la ragionevolezza della prescrizione.
Effetti collaterali prescrizione post operatoria, quando la scelta del medico non è colposa
Medlex

Una complicanza postoperatoria non dimostra, da sola, che la terapia farmacologica prescritta fosse inadeguata. Quando la letteratura scientifica presenta indicazioni divergenti, la responsabilità del medico deve essere valutata considerando le conoscenze disponibili al momento della prestazione e la ragionevolezza della scelta terapeutica. È quanto emerge dall'ordinanza n. 22089/2025 della Corte di Cassazione, Terza Sezione civile, relativa a un caso di trombosi insorta dopo un intervento ortopedico.

Il paziente aveva chiesto il risarcimento dei danni al medico e alla struttura sanitaria, sostenendo che la profilassi antitrombotica prescritta fosse stata troppo breve. La domanda era stata respinta dal Tribunale di Roma e successivamente dalla Corte d'Appello, che avevano escluso sia la colpa professionale sia la prova del rapporto causale tra la durata della terapia e l'evento trombotico.

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Le evidenze scientifiche e la valutazione della prescrizione

La consulenza tecnica d'ufficio aveva evidenziato come il farmaco utilizzato, il dosaggio e la durata del trattamento rientrassero tra le opzioni terapeutiche scientificamente accreditate all'epoca dei fatti, pur in presenza di indicazioni non uniformi nella letteratura medica.

La scelta del sanitario era stata quindi giudicata prudente ed equilibrata, senza che il successivo verificarsi della trombosi potesse dimostrarne retrospettivamente l’erroneità. La Cassazione ha confermato la decisione, respingendo le contestazioni del paziente. I giudici hanno inoltre precisato che il giudizio di legittimità non può essere utilizzato per ottenere una nuova valutazione delle prove o per sostituire alla ricostruzione del giudice di merito una differente interpretazione delle indicazioni scientifiche.

Il nesso causale deve essere dimostrato

Un secondo aspetto riguarda l'onere della prova. Nel giudizio di responsabilità sanitaria il paziente deve dimostrare, secondo il criterio del "più probabile che non", che la condotta contestata abbia causato il danno lamentato.

Nel caso esaminato, il verificarsi della trombosi non era sufficiente a dimostrare che una maggiore durata della profilassi avrebbe evitato l'evento. La tesi del ricorrente non aveva trovato un adeguato sostegno nelle risultanze della consulenza tecnica. La pronuncia distingue così due questioni: l'appropriatezza della terapia prescritta e l'esistenza di un rapporto causale tra un eventuale errore e il danno. Entrambe richiedono un accertamento fondato sulle circostanze cliniche e sulle conoscenze scientifiche pertinenti.

Che cosa significa per il medico

La decisione non attribuisce al sanitario una libertà di scelta svincolata dalle evidenze scientifiche. Conferma piuttosto che, quando esistono più opzioni terapeutiche riconosciute, la correttezza della prescrizione deve essere valutata nel contesto clinico in cui è stata effettuata, senza assumere l'esito sfavorevole come prova dell'errore.

Sul piano pratico, assume particolare importanza la possibilità di ricostruire il ragionamento clinico: i fattori di rischio considerati, le condizioni del paziente, la durata prevista della profilassi e le ragioni che hanno orientato la scelta.

Una prescrizione scientificamente sostenibile non garantisce l'assenza di complicanze, ma può risultare corretta anche quando l'esito del trattamento è sfavorevole. È questa la distinzione ribadita dalla Cassazione, che esclude la possibilità di trasformare ogni evento avverso nella prova di una responsabilità professionale.

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