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Consenso informato senza modulo: quando il medico può provarlo

Il Tribunale di Bari riconosce il valore delle presunzioni nella prova del consenso. Ma l'assenza della firma non elimina gli obblighi informativi e documentali del medico.
Consenso informato senza modulo: quando il medico può provarlo
Medlex

L'assenza di un modulo sottoscritto non esclude, in ogni circostanza, la possibilità di dimostrare che il paziente abbia prestato un consenso informato al trattamento. È il principio che emerge dalla sentenza n. 4589 del 26 agosto 2026 del Tribunale civile di Bari, relativa a una controversia per un intervento di chirurgia bariatrica.

La decisione riguarda una paziente che aveva contestato sia la correttezza dell'intervento di bendaggio gastrico sia la mancanza di un valido consenso informato. Il Tribunale ha respinto la domanda risarcitoria: la consulenza tecnica aveva escluso profili di colpa nell'esecuzione della prestazione, mentre gli elementi acquisiti nel procedimento sono stati ritenuti sufficienti a dimostrare, attraverso presunzioni, la consapevolezza e l'adesione della paziente al trattamento.

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La prova del consenso attraverso il comportamento del paziente

La questione riguarda la distinzione tra il consenso e la sua dimostrazione in giudizio. Gli articoli 2727 e 2729 del Codice civile consentono di ricorrere a presunzioni gravi, precise e concordanti per ricostruire fatti non direttamente documentati. Nel caso esaminato, il comportamento della paziente, la prosecuzione del rapporto terapeutico e il ricorso a successivi interventi sono stati considerati elementi utili alla valutazione del consenso.

Questo non significa che il consenso possa essere semplicemente tacito o desunto dall'accettazione dell'intervento. Come chiarito anche dalla Cassazione, il consenso deve essere effettivo, esplicito e informato; è la prova della sua acquisizione che, in determinate circostanze, può essere presuntiva. La distinzione è essenziale: sottoporsi volontariamente a una procedura non dimostra, da solo, di aver ricevuto informazioni adeguate sui rischi, sulle possibili complicanze e sulle alternative terapeutiche.

Che cosa cambia nella pratica per il medico

La pronuncia non ridimensiona l'importanza della documentazione. L'articolo 1 della legge n. 219/2017 prevede che il consenso sia documentato nelle forme stabilite dalla normativa e inserito nella cartella clinica e nel fascicolo sanitario elettronico.

La possibilità di ricorrere alle presunzioni in un giudizio non autorizza quindi a rinunciare alla corretta acquisizione e registrazione del consenso informato. Si tratta di uno strumento probatorio che può assumere rilievo quando la documentazione risulti mancante o incompleta, non di una modalità ordinaria alternativa agli obblighi previsti dalla legge.

Per il medico, la tutela più efficace resta la tracciabilità del percorso informativo: documentare quali informazioni siano state fornite, le alternative discusse, i rischi illustrati e le eventuali domande del paziente. Un modulo firmato, peraltro, non garantisce automaticamente la validità del consenso se contiene indicazioni generiche o non corrisponde a un'effettiva informazione.

La sentenza di Bari conferma dunque che la mancanza del documento non determina necessariamente l'impossibilità di provare il consenso. Ma affidarsi alla ricostruzione successiva dei comportamenti del paziente espone il professionista a un'incertezza probatoria che una documentazione accurata può contribuire a evitare.

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