
I crediti si intendono già maturati per tutti i farmacisti che hanno continuato a svolgere la propria professione in questi mesi di emergenza
I 50 crediti da acquisire, per l'anno 2020, dai farmacisti in qualità di dipendenti delle aziende ospedaliere, delle università, delle unità sanitarie locali e delle strutture sanitarie private accreditate o come liberi professionisti, attraverso l'attività di formazione continua in medicina (ECM), che costituisce requisito indispensabile per svolgere attività professionale, come disposto dall'articolo 16-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e dalla legge 24 dicembre 2007, n. 244, si intendono già maturati da coloro che, in occasione dell'emergenza da COVID-19, abbiano continuato a svolgere la propria attività”
La proposta è confluita all’interno del maxiemendamento al Decreto Scuola, recante “misure urgenti sulla regolare conclusione e l’ordinato avvio dell’anno scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato” approvato giovedì 28 maggio dall’Aula del Senato che dovrà essere convertito in legge entro il 7 giugno.
“La 7° Commissione “Istruzione pubblica, beni culturali” del Senato ha infatti parzialmente accolto la mia proposta che prevedeva di premiare con crediti formativi chi ha continuato a lavorare in ambito medico durante nei mesi della crisi Coronavirus e permetteva l’abilitazione diretta alla professione gli iscritti all’esame di Stato per diverse categorie professionali come psicologi e farmacisti”, commenta il senatore Campari firmatario della proposta. L’emendamento “Campari”, al Decreto 8 sulle “Misure urgenti sulla regolare conclusione e l’ordinato avvio dell’anno scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato”, che riguarda i dipendenti delle aziende ospedaliere, delle università, delle unità sanitarie locali, delle strutture sanitarie private accreditate o come liberi professionisti, è stato fatto proprio dalla Commissione ed è diventato parte integrante del provvedimento su cui il Governo ha messo la fiducia. Conseguentemente, non potrà più essere modificato senza far decadere il provvedimento stesso “L’emendamento originario era più ampio e prevedeva l’assolvimento degli obblighi di formazione per tutto il triennio e garantiva anche l’abilitazione diretta alla professione per diverse figure professionali come quella degli psicologi limitatamente agli esami di Stato di quest’anno”, conclude Campari.
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