
Anelli (Fnomceo) e Senna (Cao): "Il provvedimento approvato in via definitiva recepisce le istanze e la posizione consolidata di questa Federazione"
Il Consiglio dei Ministri ha approvato, in esame definitivo il DL correttivo delle disposizioni in materia di concordato preventivo biennale: Disposizioni integrative e correttive in materia di adempimenti tributari, concordato preventivo biennale, giustizia tributaria e sanzioni tributarie. Nel decreto ci sono degli interventi che riguardano anche altri ambiti tributari, nello specifico il nuovo provvedimento interviene in materia di fattura per le spese sanitarie, rendendo permanente il divieto di fatturazione tramite sistema di interscambio dell’Agenzia delle entrate, S.d.I. Lo riporta Eutekne.info
Grande la soddisfazione del Presidente della Fnomceo, Filippo Anelli, e del Presidente della Cao nazionale Andrea Senna, che hanno dato comunicazione dell’approvazione a tutti i Presidenti degli Ordini e delle Commissioni di Albo Medici e Odontoiatri territoriali. "Il provvedimento approvato in via definitiva – scrivono nella nota a doppia firma – recepisce le istanze e la posizione consolidata di questa Federazione".
Il motivo dell’intervento è sempre quello di salvaguardare la privacy dei cittadini proteggendo quei dato considerati “sensibili”. Grazie alla nuova norma, non sarà più necessario prorogare di anno in anno il divieto come è avvenuto negli ultimi periodo, di recente con il DL 202/2024, c.d. decreto Milleproroghe. A ogni modo, il divieto a regime di fatturazione elettronica non è l’unica novità per le spese sanitarie.
Il divieto di fatturazione elettronica per le spese sanitarie
Prima di entrare nello specifico delle novità di cui al nuovo DL correttivo, è necessario partire dalla norma che prevede il divieto di fatturazione elettronica per la sanità. Nello specifico, il divieto è stato previsto:
Dal punto di vista pratico, ciò comporta che: le fatture relative a prestazioni sanitarie rese a persone fisiche devono: essere emesse in cartaceo, oppure in formato elettronico senza transitare dal Sistema di Interscambio (SdI), come chiarito dalla circolare AE n. 14/E del 2019. Il divieto in parola è stato prorogato di anno di anno. Di recente era stato il DL 202/2024 Milleproroghe post conversione in legge a spostare il divieto di F.E. dal 31 marzo al 31 dicembre 2025. La precedente deadline era fissata al 31 marzo 2025.
Il divieto di fatturazione elettronica diventa permanente
In data 4 giugno, il Consiglio dei Ministri ha approvato, in esame definitivo il DL correttivo delle disposizioni in materia di concordato preventivo biennale: Disposizioni integrative e correttive in materia di adempimenti tributari, concordato preventivo biennale, giustizia tributaria e sanzioni tributarie. Il decreto interviene anche sul divieto di fatturazione elettronica qui in esame. Nello specifico, il divieto viene reso permanente, in tal modo viene meno la necessità di adozione di una nuova norma periodica per l’estensione dell’operatività della disposizione. Ma dal punto di vista pratico come va gestito il divieto da parte degli operatori sanitari? Non possono mai emettere fattura elettronica?
Ecco la tabella riassuntiva di Eutekne.info
| Situazione concreta | E-fattura tramite SdI? | Osservazioni / Eccezioni |
| Prestazioni sanitarie rese a persone fisiche (es. fisioterapista che fattura al paziente) | NO – divieto | Documento cartaceo o e-fattura fuori dallo SdI |
| Prestazioni sanitarie a privati che si oppongono all’invio al Sistema TS | NO – divieto | Idem come sopra |
| Prestazioni sanitarie a soggetti giuridici (ASD, SSD ecc.) | SÌ – obbligo | Non indicare il nome dell’atleta/paziente (interpello n. 307/2019) |
| Partecipazione del sanitario come relatore a convegni/corsi | SÌ – obbligo | Trattasi di prestazione professionale non sanitaria |
| Fatture “sdoppiate”: prestazione sanitaria + prestazione non sanitaria al medesimo privato | Misto | La parte non sanitaria può transitare via SdI solo se il documento non rivela dati sanitari; la parte sanitaria è soggetta a divieto |
| Ricovero/degenza di un privato in struttura sanitaria | NO – divieto | Anche se la fattura non riporta il motivo del ricovero, va emessa fuori SdI |
Infine, lo stesso DL correttivo ha previsto che l’invio dei dati di spesa sanitaria al Sistema T.S. avvenga
una sola volta all’anno. Cade dunque l’obbligo di invio semestrale. Il termine specifico d’invio verrà stabilito con DM MEF.
Riassumendo.
Sentenza passata in giudicato: le Regioni non possono limitarsi a controlli formali sui titoli dei medici stranieri. Fnomceo: decisione destinata a orientare la giurisprudenza.
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