
Accade con una certa frequenza (con grande piacere degli interessati) che le pensioni dei medici contengano degli arretrati relativi a mesi o anni precedenti. Può dipendere da diversi motivi: il più diffuso è il dilatarsi dei tempi di liquidazione rispetto alla decorrenza del trattamento (così ad esempio la pensione che doveva partire a dicembre, viene effettivamente erogata a marzo, comprensiva degli arretrati da dicembre), ma può anche accadere che il medico o l’odontoiatra si dimentichi di fare la domanda di pensione oppure che, in automatico o su richiesta del medico, l’ente previdenziale proceda al ricalcolo della pensione spettante (arrivando, come si dice in gergo, dalla pensione provvisoria a quella definitiva), e che questo ricalcolo porti con sé degli importi riferiti ai precedenti periodi.
Nello specifico, è noto che l’Enpam in questi mesi sta procedendo al conguaglio delle pensioni dei medici convenzionati, sulla base dei contributi pervenuti successivamente all’effettuazione del primo calcolo, soprattutto alla luce dei supplementi legati ai rinnovi contrattuali di categoria; e da questa operazione consegue l’aggiornamento della pensione e il pagamento degli arretrati a partire dalla sua decorrenza.
Guardando il cedolino dove sono dettagliate le voci del rateo in pagamento, gli interessati spesso si interrogano sul trattamento fiscale degli importi corrisposti. In che misura gli eventuali arretrati relativi alla pensione vengono tassati alla fonte? È prevista una ritenuta d’acconto ed in tal caso in quale percentuale?
Dunque, va detto innanzitutto che le somme corrisposte a titolo di arretrati riferiti ad anni precedenti sono soggette al regime della tassazione separata, previsto dagli articoli 17 e 21 del TUIR. Esse, pertanto, non concorrono alla formazione del reddito complessivo dell’anno in cui vengono percepite.
Il motivo di questa impostazione è quello di mitigare gli effetti distorsivi derivanti da una rigida applicazione del principio di cassa, che comporterebbe l’imposizione degli arretrati nel solo anno di pagamento, con un aggravio fiscale eccessivo per il contribuente. A tal fine, l’imposta viene determinata applicando all’importo degli arretrati l’aliquota corrispondente alla metà del reddito complessivo netto del contribuente nel biennio precedente l’anno di percezione.
In particolare, se in uno dei due anni precedenti non è stato prodotto reddito imponibile, si applica l’aliquota riferita all’altro anno; se in nessuno dei due anni è stato dichiarato reddito, si applica l’aliquota del primo scaglione IRPEF, pari al 23%.
In sede di prima liquidazione del trattamento pensionistico, la Fondazione ENPAM applica di norma l’aliquota del 23%, non disponendo delle informazioni relative ai redditi percepiti dal contribuente negli anni precedenti. Qualora, invece, gli arretrati siano corrisposti a soggetti già titolari di pensione ENPAM, l’Ente è in grado di determinare l’aliquota media effettiva grazie ai dati disponibili nei propri archivi, oltre a quelli acquisiti direttamente dal Casellario Centrale dei Pensionati, gestito dall’INPS. In tali casi, l’aliquota applicata corrisponde alla metà del reddito complessivo netto percepito nel biennio anteriore all’anno di erogazione.
Le somme percepite a titolo di arretrati di anni precedenti non incidono, pertanto, sulla tassazione IRPEF complessiva del contribuente nell’anno della loro erogazione. Al contrario, se invece l’arretrato si riferisce allo stesso anno del pagamento (ad esempio, se unitamente alla pensione di marzo vengono corrisposti anche gli arretrati di gennaio e febbraio), il suo importo correttamente si cumula a quello del mese di riferimento ai fini della determinazione del corretto prelievo fiscale.




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