
La sentenza n. 10/2026 lega la punibilità allo stato di alterazione e non alla sola positività ai test. Siaarti sollecita criteri scientifici condivisi per distinguere tra presenza e effetto attivo
La sentenza n. 10/2026 della Corte costituzionale riapre il confronto sulle modalità di accertamento della guida sotto l’effetto di sostanze psicotrope e stupefacenti. A intervenire è la Società italiana di anestesia, analgesia, rianimazione e terapia intensiva (Siaarti), che chiede la riconvocazione del tavolo tecnico sull’articolo 187 del Codice della strada presso il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.
La società scientifica, che partecipa al tavolo in qualità di componente tecnico, indica la necessità di aggiornare i criteri di valutazione alla luce della pronuncia della Consulta.
Il caso: positività ai test senza evidenza di alterazione
La decisione della Corte nasce da un procedimento penale in cui il conducente era risultato positivo a sostanze stupefacenti, senza che fosse accertato uno stato di alterazione psico-fisica al momento della guida. Un passaggio che ha portato i giudici a interrogarsi sulla legittimità di una sanzione fondata esclusivamente sul dato tossicologico, in assenza di elementi clinici o comportamentali indicativi di un rischio concreto per la circolazione.
La questione riguarda situazioni frequenti nella pratica: sostanze come cannabinoidi o farmaci oppioidi possono essere rilevate nei fluidi biologici anche a distanza di tempo dall’assunzione, quando l’effetto farmacologico è ormai esaurito.
La sentenza: serve un effetto concreto sulla guida
La Corte ha stabilito che la punibilità non può basarsi sulla sola presenza della sostanza, ma richiede la dimostrazione di un "effettivo stato di alterazione psico-fisica" tale da compromettere la capacità di guida.
In questo modo, il reato viene ricondotto a un criterio sostanziale: non la semplice positività ai test, ma il nesso tra assunzione della sostanza e pericolo reale.
Accertamento e implicazioni medico-legali
Il passaggio ha ricadute dirette sul piano applicativo. Il dato tossicologico, da solo, non è più sufficiente: diventa necessario un accertamento che tenga conto della relazione tra concentrazione della sostanza, tempo di assunzione ed effetti sul sistema nervoso centrale.
È su questo punto che interviene Siaarti, sottolineando la necessità di "distinguere oggettivamente tra presenza residua nei fluidi biologici ed effetto farmacologico attivo sulla capacità di guida".
Una distinzione che ha implicazioni sia per la sicurezza pubblica sia per la tutela dei diritti individuali, in particolare nei pazienti in trattamento con farmaci oppioidi per il controllo del dolore.
La richiesta di Siaarti
Alla luce della sentenza, la società scientifica chiede la riconvocazione del tavolo tecnico per definire criteri di accertamento basati su evidenze cliniche e neuroscientifiche.
L’obiettivo, si legge, "non è indebolire le tutele per la sicurezza stradale, ma fondare l’accertamento su criteri scientificamente solidi e proporzionati".
Siaarti si dice disponibile a contribuire ai lavori con le proprie competenze tecniche, con l’obiettivo di arrivare a un quadro normativo in grado di conciliare sicurezza della circolazione e appropriatezza clinica.
Indagine SWG: un paziente su due fatica ad accedere alle cure, il 40% non conosce la Legge 38. A 16 anni dalla norma, resta il divario tra diritto e presa in carico.
Un 40enne con malattia degenerativa ha ottenuto il suicidio assistito. Reazioni opposte e ritorno del tema fine vita in Parlamento.
Dispositivi medici, il Consiglio di Stato rimette alla Consulta il contributo dello 0,75% sul fatturato SSN. In gioco carico fiscale ed equilibrio del sistema.
La Federazione dei medici chiede di espungere le professioni dagli schemi di intesa e difende la competenza esclusiva dello Stato.
Dallo Statuto del contribuente ai limiti di durata: le garanzie che regolano l’accesso della Guardia di Finanza
Negli studi medici la presenza di dati sensibili impone limiti precisi: serve un’autorizzazione specifica dell’autorità giudiziaria, come chiarito dalla Cassazione
Dalla Tessera sanitaria ai social: i nuovi strumenti di incrocio dati rendono le verifiche più mirate e meno casuali
Una sentenza della Cassazione chiarisce fino a dove può spingersi l’attività ispettiva quando entra in gioco il segreto professionale
Commenti