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Cassazione: è responsabile anche il medico che aiuta l'equipe

Medlex Redazione DottNet | 28/10/2018 18:23

La responsabilità non è solo imputabile al chirurgo che segue le linee guida e che non riesce a effettuare l'intervento positivamente

Negli interventi chirurgici anche il medico che assiste l’equipe può avere responsabilità (per mancato consenso) se consiglia il paziente a sottoporsi all’operazione poi finita male. La colpa quindi non e’ sempre e solo imputabile al chirurgo che segue le regole della best practice e che non riesce a effettuare l’intervento positivamente. Lo chiarisce la Cassazione con la sentenza n. 26728/2018, riportata dal Sole24ore. Il caso finito sul tavolo dei Supremi giudici è sicuramente particolare in quanto ha a che fare con un intervento relativo alla sfera sessuale dell’uomo.

Tuttavia la Corte ha espresso un principio di diritto di portata generale secondo cui ‘in tema di consenso informato riguardo all’esecuzione di un intervento operatorio, qualora risulti, come nella specie, che esso e’ stato eseguito da un sanitario come capo dell’equipe medico-chirurgica, ma che altro sanitario, che abbia partecipato all’operazione in qualità di aiuto-chirurgo, sia stato quello che ha consigliato al paziente l’esecuzione dell’intervento, erroneamente la sentenza di merito, avendo accertato il difetto del consenso informato, riferisce la responsabilità al solo capo dell’equipe medica, ancorché egli abbia eseguito l’intervento, e non anche all’aiuto chirurgo, giacché costui, nell’eseguire la propria prestazione con il consigliare l’intervento, deve reputarsi anch’egli responsabile di non aver assicurato l’informazione dovuta

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Nei giudizi di merito la vicenda era finita male per il paziente che si era visto risarcire 10mila euro come somma per la mancata acquisizione del consenso informato. Il paziente, tuttavia, aveva tentato anche in secondo grado di evidenziare come se fosse stato messo al corrente degli eventuali effetti negativi che poi ha subito (impotentia coeundi) non avrebbe sostenuto alcuna operazione. I Supremi giudici hanno così affermato che il consenso non deve essere ricevuto da chi materialmente esegue l'intervento ma anche dall'aiuto sanitario che spinga il paziente a sostenere l'intervento. E allora riconoscimento del danno biologico al paziente. Ma non è tutto.

La richiesta della moglia. Visto che l'istanza era stata sostenuta anche dalla moglie del paziente quale parte lesa è stato sancito anche il secondo principio di diritto secondo cui "in tema di contenzioso informato qualora risulti accertata, con riferimento alla sottoposizione di un coniuge a un intervento, una situazione peggiorativa della salute incidente nella sfera sessuale, rientrante nel rischio dell'intervento, e peggiorativa della condizione del medesimo, sebbene non imputabile a cattiva esecuzione dello stesso, il coniuge che risente in via immediata e riflessa del danno, incidente nella sfera sessuale e relazionale della vita di coppia, collegato a detto peggioramento, ha diritto al risarcimento del danno, in quanto tale danno è conseguenza della condotta di violazione della regola del consenso informato in danno del coniuge, nei limiti di come è stato rilevato nei suoi confronti".

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