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Non è omicidio colposo se il medico non rianima paziente in fin di vita

Lo ha stabilito la Cassazione: il nesso di causalità fra l’omissione dell’imputato e la morte del paziente deve essere riscontrato in base a un giudizio di alta probabilità logica
Medlex

Se il paziente ha scarse o nulle possibilità di sopravvivenza il medico che non esegue le manovre di rianimazione non è responsabile di omicidio colposo.  Lo ha deciso la Quarta Sezione Penale della Cassazione (sentenza n. 41893/2019 clicca qui per scaricare il testo completo) che ha assolto dal reato di omicidio colposo il medico accusato di non aver effettuato le manovre di rianimazione su un paziente colpito da grave malore.  Le esigue possibilità di sopravvivenza del paziente non hanno consentito di affermare che, se la condotta omissiva fosse stata posta in essere, l’evento non si sarebbe verificato con probabilità confinante con la certezza “né in considerazione del sapere scientifico né alla luce della caratterizzazione del fatto storico”. La Corte d’appello di Roma, in riforma della pronuncia assolutoria di primo grado, aveva condannato un medico alla pena della reclusione di un anno, con i benefici della sospensione e della non menzione, e al risarcimento del danno, da liquidarsi in separata sede, in favore della parti civili per il reato di omicidio colposo.

I fatti
Intervenuto in via d’urgenza a seguito di un malore della vittima, secondo l’accusa, il medico avrebbe omesso di compiere tutte le manovre di rianimazione necessarie e ne avrebbe conseguentemente cagionato il decesso, verificatosi per “insufficienza cardiaca acutissima da miocardiosclerosi e stenosi di un ramo coronarico del ventricolo destro con aritmia, asistolia e ischemia miocardica per spasmo coronarico”.

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Il giudice di primo grado era pervenuto alla pronuncia di assoluzione, ritenendo che il dottore fosse giunto sul posto dopo circa 20/25 minuti dalla chiamata, in un momento in cui il decesso della vittima era purtroppo già avvenuto (elettrocardiogramma piatti, assenza di parametri vitali, mitriasi fissa, perdita di urine e di feci per mancanza di impulsi elettrici che arrivavano dal cuore) e che, quindi, la rianimazione non fosse stata effettuata conformemente ai protocolli nazionali ed internazionali.

La Corte d’appello aveva, invece, pronunciato sentenza di condanna ritenendo che l’autombulanza fosse pervenuta sul luogo circa 8 minuti dopo la chiamata e che, secondo quando riferito dalla convivente della vittima, poco prima l’uomo era cosciente e respirava, sebbene male, sicché, se fossero state effettuate procedure atte a mantenere una ossigenazione di emergenza, sarebbe stata scongiurata con buona possibilità la progressione irreversibile del danneggiamento dei tessuti e degli organi.

La pronuncia della Cassazione
La Quarta Sezione Penale della Cassazione (sentenza n. 41893/2019) ha annullato la decisone impugnata, assolvendo il medico dal reato a lui ascritto perché il medico d’urgenza non è colpevole di omicidio colposo e che sbaglia la Corte d’appello a riformare l’assoluzione pronunciata in primo grado. La regola da applicare è il giudizio controfattuale: il nesso di causalità fra l’omissione dell’imputato e la morte del paziente deve essere riscontrato in base a un giudizio di alta probabilità logica. E non solo su un ragionamento di deduzione fondato su generalizzazioni scientifiche, ma anche su un giudizio di tipo induttivo elaborato sul fatto storico e le particolarità del caso concreto.
 
“In definitiva – si legge nella sentenza - il rapporto di causalità tra omissione ed evento non può ritenersi sussistente sulla base del solo coefficiente di probabilità statistica, ma deve essere verificato alla stregua di un giudizio di alta probabilità logica, sicché esso è configurabile solo se si accerti che, ipotizzandosi come avvenuta l'azione che sarebbe stata doverosa ed esclusa l'interferenza di decorsi causali alternativi, l'evento, con elevato grado di credibilità razionale, non avrebbe avuto luogo ovvero avrebbe avuto luogo in epoca significativamente posteriore o con minore intensità lesiva”.
 
La Cassazione nel motivare la sua sentenza spiega che “deve osservarsi che sarebbe superfluo accertare se l'imputato sia giunto sul posto prima o dopo la morte del paziente, visto che si evince dalla sentenza impugnata che il suo intervento, in considerazione delle cognizioni mediche e delle circostanze del caso concreto, non avrebbe potuto salvarlo con l'alto grado di credibilità razionale e, cioè, di elevata probabilità logica o probabilità prossima alla certezza richiesto, secondo l'elaborazione giurisprudenziale, ai fini della configurabilità del nesso causale”.
 
E inoltre “occorre sottolineare che, in conformità all'insegnamento ripetutamente impartito da questa Corte, in presenza di una causa estintiva del reato, si riscontra, comunque, l’obbllgo del giudice di pronunciare l'assoluzione dell'imputato per motivi attinenti al merito laddove gli elementi rilevatori dell'Insussistenza del fatto, ovvero della sua non attribuibilità penale all'imputato, emergano In modo Incontrovertibile, tanto che la relativa valutazione, da parte del giudice, sia assimilabile più al compimento di una 'constatazione', che a un atto di 'apprezzamento' e sia quindi Incompatibile con qualsiasi necessità di accertamento o di approfondimento”.
 
Secondo la cassazione sono contraddittorie anche le dichiarazioni dell’unica testimone, la convivente della vittima: dalla sentenza di primo grado si evince che quando parte la telefonata al 118 l’uomo ha già perso conoscenza; dalla pronuncia d’appello emerge invece che la vittima è cosciente, anche se respira male. Il tribunale decide per l’assoluzione appunto perché ritiene il paziente clinicamente morto al momento in cui il medico interviene.  In conclusione la sentenza impugnata è stata annullata senza rinvio perché il fatto non sussiste.

Medlex
Commenti
AB
Antonio Balzani
Cosa ne penso?!!! E' molto semplice: la Signora in questione voleva trasformare il convivente deceduto in "moneta sonante".Questo a scapito della SALUTE del Collega del 118." MALA TEMPORA CURRUNT".
Rispondi
18/10/2019 10:12

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