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L'Irap e i medici convenzionati con Ssn: come regolarsi

Medlex Redazione DottNet | 09/12/2019 20:12

Esclusa per la medicina di gruppo. Il concetto di autonoma organizzazione

L’Irap è senza dubbio tra le imposte più detestate dai professionisti. L’istituzione della tassa trae origine dal D.Lgs n. 446 del 1997 diventando poi un’imposta a tutti gli effetti con la Legge finanziaria del 2008 che attribuisce il gettito alle Regioni per il 90%. E’ un’imposta connessa al fatturato di aziende, enti o liberi professionisti ma in relazione a questi ultimi, l’assoggettabilità alla suddetta imposta è un tema assai controverso.

L’art. 2 comma 1 del D.Lgs n. 446 del 1997 dispone che: " Presupposto dell’imposta è l’esercizio abituale di un’attività autonomamente organizzata diretta alla produzione o allo scambio di beni ovvero alla prestazione di servizi". Quindi requisito essenziale ai fini dell’applicazione dell’imposta è la presenza della c.d. autonoma organizzazione.

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La Corte di Cassazione a Sezioni Unite con le note sentenze n. 12108, 12109, 12110, 12111 del 28 maggio 2009 ha elaborato il seguente principio di diritto : "il requisito dell’autonoma organizzazione, il cui accertamento spetta al giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità, se congruamente motivato, ricorre quando il contribuente: a) sia, sotto qualsiasi forma, il responsabile dell’organizzazione e non sia, quindi, inserito in strutture organizzative riferibili ad altrui responsabilità ed interesse; b) impieghi beni strumentali eccedenti, secondo l’id quod plerumque accidit, il minimo indispensabile per l’esercizio dell’attività in assenza di organizzazione, oppure si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui".

Tale principio è stato ripreso dalla Suprema Corte a Sezioni Unite con la recente sentenza n. 9451 del 10 maggio 2016 che rigettava il ricorso proposto dall’Amministrazione finanziaria rilevando l’insussistenza del requisito dell’autonoma organizzazione in capo al libero professionista in quanto, per lo svolgimento dell’attività professionale, egli si avvaleva solo di un lavoratore dipendente avente la mansione di segreteria e di beni strumentali minimi.

La giurisprudenza di legittimità, in questa decisiva sentenza, ha ritenuto necessario fornire delle precisazioni relativamente all’elemento lavoro ampliando e specificando il precedente principio di diritto, così rielaborato: "il requisito dell’autonoma organizzazione, il cui accertamento spetta al giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità, se congruamente motivato, ricorre quando il contribuente: a) sia, sotto qualsiasi forma, il responsabile dell’organizzazione e non sia, quindi, inserito in strutture organizzative riferibili ad altrui responsabilità ed interesse; b) impieghi beni strumentali eccedenti, secondo l’id quod plerumque accidit, il minimo indispensabile per l’esercizio dell’attività in assenza di organizzazione, oppure si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui che superi la soglia dell’impiego di un collaboratore che esplichi mansioni di segreteria ovvero meramente esecutive".

Il medico convenzionato con il SSN

Questo principio, che vale per tutti i liberi professionisti, trova applicazione anche in relazione alla figura del medico convenzionato con il SSN (Servizio Sanitario Nazionale), come riporta Altalex. Proprio relativamente a tale figura professionale si è pronunciata la Corte di Cassazione con la recentissima sentenza n. 17958 del 4 luglio 2019.

Con la suddetta pronuncia, i Giudici di Piazza Cavour hanno precisato che il medico convenzionato con il SSN non è assoggettabile ad Irap se esercita la professione utilizzando esclusivamente i beni strumentali di cui è obbligato a dotarsi sulla base della convenzione con il Servizio Sanitario Nazionale. L’art. 22 dell’Accordo collettivo nazionale, che regola il rapporto intercorrente tra i medici di medicina generale ed il Servizio Sanitario Locale, individua le attrezzature necessarie per l’attività di medico convenzionato; tali strutture costituiscono il minimo indispensabile per l’esercizio della professione medica, ed essendo indispensabili sono per definizione minime.

La suddetta sentenza della Cassazione del 4 luglio 2019, ribadendo questo principio, già enunciato da diverse pronunce di merito (Ctr Lazio 1137/01/14) ed avallato da quelle di legittimità (Cass. 22027/2017) ha, inoltre precisato che "L’entità dei redditi prodotti dal medico convenzionato non è significativa, in assenza di ulteriori elementi ai fini della verifica della sussistenza di un’autonoma organizzazione" L’entità dei redditi prodotti è stato considerato un elemento di per sé solo "assolutamente inconferente e non decisivo". Pertanto, secondo la Cassazione è necessario valutare gli elementi relativi alle concrete modalità di svolgimento dell’attività, non essendo, invece, in alcun modo significativa l’entità dei redditi prodotti dal medico convenzionato, in assenza di ulteriori elementi da cui evincersi la presenza di un’autonoma organizzazione.

Per quanto concerne, poi, i medici associati convenzionati con il SSN, ossia la cd "medicina di gruppo", si legge su Altalex, si sono espresse le Sezioni Unite al fine di dirimere il contrasto giurisprudenziale che si era creato negli anni, tra una parte della giurisprudenza che riteneva che l’esercizio dell’attività di "medicina di gruppo" integrasse di per sé stesso (per la forma nella quale l’attività è svolta) il presupposto d’imposta dell’irap, prescindendo dalla verifica in concreto circa l’assenza dell’autonoma organizzazione, ed altre pronunce di legittimità che, invece ammettevano la possibilità per il contribuente di dimostrare che il reddito dello studio fosse derivato esclusivamente dal lavoro professionale dei singoli associati e che non esistesse quel quid pluris richiesto dalla legge.

In effetti, con la sentenza n. 7291 del 13 aprile 2016 della Cassazione a Sezioni Unite si è precisato: " in materia di imposta regionale sulle attività produttive, la "medicina di gruppo", ai sensi dell’art. 40 del D.P.R. n. 270 del 2000, non è un ‘associazione tra professionisti, ma un organismo promosso dal SSN, sicché la relativa attività integra il presupposto impositivo non per la forma associativa del suo esercizio, ma solo per l’eventuale sussistenza di un’autonoma organizzazione; per quest’ultima non è sufficiente l’erogazione della quota di spesa del personale di segreteria o infermieristico comune, giacché essa costituisce il "minimo indispensabile" per l’esercizio dell’attività professionale".

Questo importante principio elaborato in merito all’esercizio dell’attività nella forma associativa della medicina di gruppo, è stato, poi, ripreso dalla recentissima ordinanza del 29 marzo 2019, n. 8865.

Alla luce di quanto sopra, pertanto il medico convenzionato con il SSN, anche organizzato in forma associata, che ha provveduto al versamento dell’Irap non dovuta potrà presentare istanza di rimborso all’Agenzia delle Entrate competente per territorio, allegando tutta la documentazione a supporto della propria richiesta, entro 48 mesi dalla data in cui si è provveduto al pagamento degli acconti/saldi Irap.

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