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Anche il privato potrà assumere gli specializzandi

Sanità pubblica Redazione DottNet | 06/12/2021 13:44

Arriva un fondo da 600 mln per ripianare i deficit delle Regioni

Con 175 voti favorevoli e 13 contrari, l'Assemblea del Senato nellagiornata di ieri, 2 dicembre, ha rinnovato la fiducia al Governo approvando l'emendamento interamente sostitutivo del ddl n. 2426, di conversione del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, recante misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili. Il testo passa ora all'esame della Camera. Il provvedimento contiene alcune misure per la sanità, come la possibilità anche per le strutture private accreditate appartenenti alla rete formativa di assumere specializzandi, l'istutuzione presso il Mef di un fondo da 600 milioni in favore delle regioni per l'emergenza sanitaria in atto, la possibilità per Agenas - riporta Quotidiano Sanità - di assumere 40 unità di personale e diverse novità in favore della Regione Calabria per il rientro dal dissesto finanziario.
 
Articolo 12 bis. Oltre alle aziende ed enti del Ssn, anche le strutture sanitarie private accreditate appartenenti alla rete formativa potranno procedere all'assunzione con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato con orario a tempo parziale in ragione delle esigenze formative. Le strutture private accreditate la facoltà assunzionale sarà limitata agli specializzandi che svolgono attività formativa presso quelle strutture.

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Articolo 12-quinquies. Le imprese che impiegano per non meno di un anno lavoratori con spettro autistico per almeno 2/3 della forza lavoro complessiva, ed esercitano attività di impresa finalizzata all’inserimento lavorativo di queste persone sono qualificate come start up a vocazione sociale. La retribuzione dei lavoratori di queste start up non può essere inferiore al minimo tabellare previsto, per il rispettivo livello di trattamento, dal contratto collettivo applicabile e da una parte variabile, consistente in trattamenti collegati a obiettivi o parametri di rendimento concordati tra le parti. La retribuzione percepita dal lavoratore non occorre alla formazione del reddito imponibile complessivo dello stesso lavoratore. L’erogazione dell’assegno o pensione di invalidità, se percepiti dal lavoratore, è sospesa per il periodo di assunzione nella start up.
 
Articolo 16. Nello stato di previsione del Mef viene istituito per il 2021 un fondo da 600 milioni quale contributo statale per ulteriori spese delle regioni collegate all’emergenza sanitaria. Al fondo accedono tutte le regioni secondo una ripartizione da definire in sede di Conferenza Stato Regioni. Per favorire il completamento dei processi di riorganizzazione della rete delle strutture pubbliche e private accreditate eroganti prestazioni specialistiche e di diagnostica di laboratorio, le autonomie speciali accedono al finanziamento statale per gli anni 2021 e 2022 in deroga alle disposizioni vigenti in materia di compartecipazione alla spesa sanitaria corrente. Il finanziamento verrà erogato per stati di avanzamento delle attività secondo il cronoprogramma approvato e verificato dal Comitato Lea. In caso di mancato completamento entro il 2022 la regione decade dal diritto al finanziamento per la quota non maturata che è riassegnata e ripartita tra le regioni che hanno completato l’attività. Le Regioni entro il 23 dicembre 2021 dovranno trasmettere al Ministero della Salute una relazione dettagliata, attestante le prestazioni assistenziali destinate a fronteggiare l’emergenza Covid erogate nel 2021. Entro il 31 dicembre 2021 il Ministero della Salute dovrà poi verificare la coerenza delle informazioni contenuta con le attività assistenziali previste dalla normativa, con particolare riferimento al recupero delle liste d’attesa. Sulla base delle risultanze della verifica le regioni possono rendere disponibili per i rispettivi servizi sanitari le risorse correnti a valere sul Fsn 2021.
 
Articolo 16-septies. Per consentire ad Agenas di supportare i commissari ad acta per l’attuazione dei piani di rientro regionali, per il 2022 l’Agenas viene autorizzata a bandire procedure concorsuali pubbliche a decorrere dal 1 gennaio 2022, con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, in aggiunta alle vigenti facoltà assunzionali, per un contingente di 40 unità di personale non dirigenziale da inquadrare in categoria D.  
L’Agenas assegna il personale assunto a supporto del commissario ad acta per il piano di rientro della Regione Calabria. Gli stessi enti del Ssr della Calabria per supportare le funzioni delle unità operative semplici o complesse deputate al controllo, liquidazione e pagamento delle fatture è autorizzato a reclutare fino a 5 unità di personale non dirigenziale da inquadrare in categoria D. Per questo lavoro sul piano di rientro viene previsto anche il coinvolgimento della Guardia di Finanza che viene autorizzata a reclutare 45 unità di personale. Per il 2022 non si darà luogo alla compensazione del saldo di mobilità extraregionale e viene inoltre autorizzato un Fondo di solidarietà in favore della Calabria di 60 milioni di euro annui per il 2024 e 2025.

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