
Le cure restano gratuite per il paziente, ma il conto potrebbe arrivare a chi ha provocato il danno. Una lettera di Alfredo Mantovano a Orazio Schillaci riapre la strada al recupero da parte del Ssn dei costi sostenuti per curare le vittime di fatti illeciti.
Il principio solidaristico alla base del Servizio sanitario nazionale non cambia. Chi ha bisogno viene curato indipendentemente dalla causa della malattia o della lesione e non deve rimborsare le prestazioni ricevute. A cambiare potrebbe essere ciò che accade dopo, quando esiste un terzo responsabile del danno.
È la prospettiva indicata dal sottosegretario alla Presidenza del Consiglio Alfredo Mantovano in una lettera inviata al ministro della Salute Orazio Schillaci. La richiesta è valutare una circolare o un altro atto di indirizzo che suggerisca ad Asl e strutture ospedaliere di chiedere il risarcimento dei costi sostenuti quando le cure siano state rese necessarie dal comportamento illecito di un terzo.
Il paziente non paga, il responsabile potrebbe farlo
Il punto giuridico è la separazione tra due rapporti. Da una parte c'è quello tra cittadino e Servizio sanitario, nel quale resta fermo il diritto all'assistenza. Dall'altra c'è quello tra il Ssn e chi, attraverso un comportamento doloso o colposo, ha provocato una lesione che ha richiesto l'impiego di risorse pubbliche.
Il costo delle prestazioni sanitarie non costituisce un danno economico subito dal paziente, perché quelle prestazioni gli sono state erogate gratuitamente. Il danno patrimoniale viene invece sostenuto dal sistema pubblico che ha finanziato le cure.
Mantovano richiama la sentenza 2233/2025 del Tribunale di Bologna, secondo la quale il Ssn può agire nei confronti dell'autore dell'illecito per responsabilità extracontrattuale. La gratuità, secondo il giudice, riguarda infatti il rapporto tra servizio sanitario e paziente e non cancella il costo effettivamente sostenuto per le prestazioni.
La Cassazione aveva già aperto la strada nel 2017
L'orientamento ha un precedente importante. Con le sentenze gemelle 24289 e 24290 del 2017, la Cassazione ha stabilito che il Ssn non dispone in questi casi di una vera azione di rivalsa o di surrogazione. Può però chiedere direttamente il risarcimento del proprio danno sulla base dell'articolo 2043 del codice civile.
La distinzione non è soltanto terminologica. Il Ssn non subentra nel diritto al risarcimento della vittima, ma fa valere un danno proprio: il costo delle prestazioni che non avrebbe dovuto sostenere senza la condotta illecita del responsabile.
La Cassazione ha considerato queste spese una conseguenza diretta e prevedibile dell'illecito. Chi provoca una lesione deve infatti prevedere che la vittima avrà bisogno di assistenza e che, rivolgendosi al servizio pubblico, il costo delle cure sarà sostenuto dalla collettività anziché direttamente dal paziente.
La gratuità delle cure non viene messa in discussione
È proprio su questo punto che la proposta di Mantovano incontra il principio costituzionale di tutela della salute senza entrare necessariamente in conflitto con esso. Il sottosegretario precisa che nessuna richiesta di rimborso dovrebbe essere rivolta all'assistito, anche quando si tratti di una persona che abbia provocato a se stessa il danno.
La giurisprudenza costituzionale ha più volte tutelato il diritto all'assistenza sanitaria, individuando un nucleo del diritto alla salute che le esigenze finanziarie non possono comprimere. L'eventuale recupero dei costi interviene su un piano successivo e riguarda un soggetto diverso dal paziente.
Non tutti i casi, inoltre, potrebbero essere trattati allo stesso modo. La Cassazione ha escluso l'azione per il recupero delle spese relative alle vittime di incidenti stradali o della navigazione, perché per queste prestazioni è già previsto un contributo sui premi delle assicurazioni Rc destinato al Ssn.
Da principio giuridico a prassi per Asl e ospedali
La vera novità sarebbe quindi soprattutto operativa. Un atto di indirizzo del ministero potrebbe trasformare una possibilità già riconosciuta dalla giurisprudenza in una pratica utilizzata più sistematicamente dalle aziende sanitarie.
Resterebbero da definire modalità e convenienza delle azioni, dall'individuazione dei casi nei quali procedere alla quantificazione dei costi effettivamente sostenuti, fino al rapporto tra somme recuperabili e spese necessarie per ottenerle.
Mantovano chiede ora a Schillaci di valutare proprio questo passaggio. Il paziente continuerebbe a ricevere gratuitamente le cure. Quando però quelle prestazioni derivano dall'illecito di un terzo, il loro costo potrebbe non fermarsi più automaticamente a carico della collettività.




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