
Un contratto libero-professionale non basta a escludere la subordinazione quando il medico lavora stabilmente all'interno dell'organizzazione di una clinica, rispetta turni obbligatori e deve ottenere l'autorizzazione per le assenze. È il principio applicato dalla Corte d'appello di Milano, Sezione lavoro, nella sentenza n. 570/2026, pubblicata il 7 settembre, che ha riconosciuto la natura subordinata del rapporto tra un cardiologo emodinamista e una struttura sanitaria privata accreditata. I giudici hanno condannato la clinica al pagamento di 154.589,28 euro lordi di trattamento di fine rapporto (TFR), riformando la decisione di primo grado.
Il professionista aveva lavorato presso la struttura per quasi vent'anni, occupandosi di attività di reparto, ambulatorio, procedure di emodinamica programmate e urgenti, guardie e reperibilità. Formalmente era un collaboratore autonomo, ma l'organizzazione concreta della sua attività presentava caratteristiche tipiche del lavoro dipendente. Per questo aveva chiesto al giudice del lavoro di riconoscere la subordinazione, con qualifica di Aiuto, e di ottenere il TFR maturato.
Quasi vent'anni di lavoro con contratti libero-professionali
Il rapporto prevedeva un impegno di circa 2.000 ore annue, equivalenti a una media di 43,5 ore settimanali, e un compenso fisso corrisposto in rate mensili, con conguaglio qualora non fosse stato raggiunto il monte ore previsto. Il cardiologo era inserito nei turni predisposti dalla struttura, partecipava alle attività assistenziali e utilizzava il badge per registrare ingressi e uscite.
Il Tribunale di Milano aveva inizialmente respinto la domanda, ritenendo che la rilevazione delle presenze, la programmazione dei turni e il coordinamento delle ferie fossero compatibili anche con un rapporto di lavoro autonomo. In particolare, aveva considerato le esigenze organizzative di una struttura sanitaria accreditata, tenuta a garantire continuità assistenziale e adeguati livelli di personale.
La Corte d'appello, dopo avere disposto l'istruttoria testimoniale, è arrivata a una conclusione differente. Non ha considerato decisivo un singolo elemento, ma l'insieme delle condizioni nelle quali il medico svolgeva la propria attività. Il quadro emerso dalle testimonianze e dai documenti ha consentito ai giudici di riconoscere un rapporto caratterizzato da un inserimento organizzativo più intenso del semplice coordinamento professionale.
Badge, ferie e turni: gli elementi decisivi
Uno degli elementi esaminati riguardava l'obbligo di timbrare il badge. La clinica sosteneva che la registrazione delle presenze fosse necessaria per documentare il rispetto dei requisiti di accreditamento regionale. La Corte non ha escluso questa finalità, ma ha rilevato che il sistema veniva utilizzato anche per controllare gli orari effettivi e richiamare i professionisti in caso di timbrature mancanti.
Particolare rilievo hanno assunto le comunicazioni della direzione sanitaria e del primario, dalle quali emergeva l'obbligo di ottenere un'autorizzazione preventiva per ferie e assenze, con la possibilità che quelle non autorizzate fossero considerate ingiustificate. A ciò si aggiungevano la partecipazione ai turni di guardia e reperibilità, le riunioni e le attività formative obbligatorie.
Un ulteriore elemento era rappresentato dall'impossibilità per il medico di farsi sostituire liberamente da un professionista di propria scelta e a proprie spese. Questa limitazione, valutata insieme agli altri vincoli, contribuiva a dimostrare che la prestazione era organizzata dalla clinica secondo le proprie esigenze assistenziali.
Non è stata ritenuta sufficiente a escludere la subordinazione la possibilità del cardiologo di esprimere preferenze nella predisposizione dei turni. Indicare i giorni desiderati non significa poter decidere autonomamente quando lavorare, se la programmazione definitiva rimane affidata alla struttura e deve essere rispettata. Anche l'esistenza di incarichi professionali presso altre strutture non è stata considerata incompatibile con il rapporto subordinato accertato.
L'autonomia clinica non esclude il lavoro dipendente
La sentenza affronta una questione particolarmente rilevante per le professioni sanitarie: l'autonomia del medico nelle decisioni diagnostiche e terapeutiche non costituisce, di per sé, una prova dell'autonomia del rapporto di lavoro. Anche il medico dipendente conserva infatti la propria responsabilità professionale e la libertà di valutazione clinica, che non possono essere confuse con la facoltà di organizzare indipendentemente tempi e modalità della prestazione.
Per distinguere lavoro autonomo e subordinato, i giudici hanno quindi valorizzato l'effettivo assoggettamento del professionista al potere organizzativo della struttura. La continuità della collaborazione e la necessità di coordinarsi con altri sanitari possono essere presenti anche in un rapporto autonomo. Diverso è il caso in cui il medico debba rispettare una programmazione imposta, sottostare al controllo delle presenze e richiedere autorizzazioni per le assenze.
La denominazione attribuita al contratto non è dunque sufficiente a determinarne la natura giuridica. Sono le modalità effettive di svolgimento dell'attività a consentire di accertare se il rapporto sia autonomo oppure subordinato, tenendo conto delle peculiarità dell'organizzazione sanitaria e della professione medica.
Il TFR e il calcolo sui compensi effettivamente percepiti
La Corte d'appello ha riconosciuto due distinti periodi di lavoro subordinato, dal novembre 2004 all'aprile 2010 e dal novembre 2010 all'agosto 2023, entrambi con mansioni di Aiuto. Il diritto al TFR relativo al primo periodo è stato considerato prescritto, mentre per il secondo la clinica è stata condannata a versare 154.589,28 euro lordi.
La struttura aveva chiesto di compensare quanto dovuto con i compensi già corrisposti al medico in misura superiore ai minimi previsti dal contratto collettivo AIOP. La richiesta è stata respinta. Il compenso pattuito e percepito dal professionista resta il riferimento per il calcolo del TFR, senza che il riconoscimento della subordinazione consenta automaticamente alla clinica di recuperare le somme versate oltre i minimi contrattuali.
La pronuncia assume rilievo anche per gli altri professionisti sanitari che operano nelle strutture private con incarichi formalmente autonomi. Non significa che ogni collaborazione continuativa o ogni turno programmato configuri automaticamente un rapporto dipendente: la qualificazione richiede una valutazione complessiva delle condizioni concrete. La sentenza chiarisce però che, quando l'organizzazione del lavoro supera il semplice coordinamento e assume le caratteristiche della subordinazione, il contratto libero-professionale non impedisce il riconoscimento dei relativi diritti economici.

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