
Il Governo ha deciso di impugnare davanti alla Corte costituzionale la legge sul fine vita del Veneto, prima Regione amministrata dal centrodestra ad approvare una disciplina legislativa sull'assistenza al suicidio medicalmente assistito. La decisione del Consiglio dei ministri del 5 novembre riguarda la legge regionale n. 17 dell'8 settembre 2026, che regola le procedure sanitarie, la verifica dei requisiti e il coinvolgimento dei professionisti. Il ricorso apre un confronto giuridico sulle competenze delle Regioni, ma presenta anche una particolarità politica: l'Esecutivo contesta una legge approvata in una Regione governata dalla sua stessa maggioranza.
Il Veneto è guidato dal leghista Alberto Stefani, presidente della Regione, mentre il suo predecessore Luca Zaia, oggi presidente del Consiglio regionale, ha sostenuto apertamente il provvedimento. La legge è stata approvata con 32 voti favorevoli, 14 contrari e 5 astenuti, grazie a una maggioranza trasversale: Fratelli d'Italia ha votato contro, mentre Lega e Forza Italia hanno lasciato libertà di coscienza. La posizione di Zaia, favorevole a riconoscere maggiore spazio all'autodeterminazione individuale sul fine vita, si distingue dall'orientamento più restrittivo espresso da altri esponenti della maggioranza e dello stesso centrodestra.
L'impugnazione non equivale a una bocciatura della legge. Sarà la Corte costituzionale a stabilire se le disposizioni venete rispettino i limiti delle competenze regionali, alla luce delle pronunce già intervenute sulle normative di Toscana e Sardegna.
Che cosa prevede la legge veneta
La legge regionale n. 17/2026 disciplina le procedure attraverso le quali il Servizio sanitario regionale interviene nelle richieste di suicidio medicalmente assistito, facendo riferimento ai requisiti già individuati dalla giurisprudenza costituzionale. Il testo prevede che ogni Azienda ULSS istituisca una commissione medica multidisciplinare permanente, incaricata di verificare le condizioni del richiedente e di individuare le modalità di attuazione della procedura.
La commissione comprende un medico palliativista, un neurologo, uno psichiatra, un medico legale, un internista, un bioeticista, uno psicologo, un dirigente farmacista e un infermiere. La partecipazione dei professionisti è prevista su base volontaria. Su richiesta del paziente può intervenire, con funzioni consultive, anche un medico di fiducia o uno specialista indicato dall'interessato. Il parere del medico palliativista assume un rilievo particolare: qualora la commissione intenda discostarsene, deve motivare analiticamente la propria decisione.
Il provvedimento stabilisce inoltre che, prima della verifica dei requisiti, il paziente riceva informazioni sull'accesso alle cure palliative, compresa la sedazione palliativa profonda continua, e sul diritto di rifiutare o interrompere i trattamenti sanitari secondo la legge 219/2017. È prevista anche la possibilità di un percorso di sostegno psicologico. Le cure palliative, se richieste da una persona che non ne beneficia già, devono essere garantite con priorità assoluta.
Il ruolo dei medici e del comitato etico
La procedura viene avviata su richiesta della persona malata all'ULSS territorialmente competente, con la documentazione sanitaria disponibile. La commissione svolge gli accertamenti necessari e trasmette la propria relazione al comitato etico per la pratica clinica, chiamato a esprimere un parere. L'esito viene quindi comunicato al richiedente insieme alla relazione e al parere acquisito.
La legge non stabilisce un termine fisso di trenta giorni per completare l'intero percorso, ma dispone che le verifiche e l'eventuale attuazione avvengano senza ritardi ingiustificati, secondo tempi compatibili con le condizioni cliniche e le esigenze della persona. Il termine di trenta giorni previsto dal testo riguarda invece l'istituzione delle commissioni da parte delle ULSS.
Quanto all'assistenza sanitaria durante la procedura, il testo ribadisce il principio dell'autosomministrazione e il coinvolgimento volontario del personale sanitario. La legge dispone inoltre la gratuità delle attività comprese nel percorso disciplinato, con copertura finanziaria nell'ambito delle risorse regionali indicate dal provvedimento.
I precedenti della Consulta: Toscana e Sardegna
La decisione del Governo deve essere letta alla luce della giurisprudenza costituzionale più recente. Con la sentenza n. 204 del 2025, relativa alla legge della Toscana, la Corte costituzionale ha riconosciuto che le Regioni possono disciplinare aspetti organizzativi e procedurali dell'assistenza sanitaria al suicidio medicalmente assistito, anche in assenza di una legge statale organica.
La Consulta ha però dichiarato illegittime diverse disposizioni toscane, chiarendo che la legislazione regionale non può ridefinire i requisiti sostanziali di accesso, incidere sull'ordinamento civile e penale o stabilire autonomamente che una prestazione rientri nei livelli essenziali di assistenza. La distinzione tra organizzazione sanitaria e definizione dei diritti costituisce quindi il criterio fondamentale per valutare la legittimità delle norme regionali.
Un'impostazione analoga emerge dalla sentenza n. 148 del 2026, relativa alla Sardegna. Anche in quel caso la Corte ha riconosciuto la possibilità di disciplinare l'attività del Servizio sanitario regionale, censurando però disposizioni che recepivano nella legge regionale i requisiti individuati dalla giurisprudenza costituzionale, con effetti sulla loro definizione normativa.
Il testo veneto presenta alcune differenze rispetto alle leggi già esaminate, fra cui il rinvio ai requisiti previsti per il suicidio medicalmente assistito senza riprodurli in un elenco autonomo, il rilievo attribuito alle cure palliative e l'assenza di termini numerici rigidi per la conclusione del procedimento. Queste differenze non consentono di prevedere l'esito del giudizio, ma saranno rilevanti nell'analisi del rapporto tra competenze statali e organizzazione sanitaria regionale.
Zaia e il centrodestra: una maggioranza divisa sul fine vita
La decisione del Consiglio dei ministri ha fatto emergere posizioni differenti anche all'interno della Lega, il partito che guida il Veneto. Il vicepresidente del Consiglio e segretario federale Matteo Salvini non ha partecipato, secondo quanto riferito dall'ANSA, né alla discussione né alla votazione. Il ministro per gli Affari regionali Roberto Calderoli, anch'egli leghista, si è invece espresso contro l'impugnazione, sostenendo che la legge veneta abbia carattere organizzativo e si mantenga entro le disposizioni già vigenti.
La posizione di Luca Zaia si colloca in una sensibilità più aperta sul tema dei diritti individuali rispetto a quella espressa da una parte significativa del centrodestra. L'ex presidente del Veneto aveva già sostenuto pubblicamente la necessità di regolamentare il fine vita, definendo la normativa regionale una legge di civiltà e richiamando il principio della libertà di coscienza. Il suo sostegno non è stato soltanto dichiarato: Zaia ha partecipato al voto favorevole in Consiglio regionale, insieme ad altri esponenti della Lega.
Dopo la decisione del Governo, Zaia ha riconosciuto la legittimità dell'impugnazione, ma ha ribadito di rivendicare la scelta compiuta dal Consiglio regionale. Non ha quindi contestato la prerogativa costituzionale dell'Esecutivo, pur confermando la propria posizione favorevole alla disciplina approvata dal Veneto. Il suo orientamento rappresenta una differenza politica documentata, senza che sia necessario attribuirgli intenzioni o strategie ulteriori.
Anche Alberto Stefani ha difeso il provvedimento, sostenendo che le modifiche introdotte durante l'esame consiliare, orientate alla tutela della vita, lo distinguano dalle disposizioni già censurate dalla Consulta. Sul versante governativo, Antonio Tajani, vicepresidente del Consiglio e ministro degli Esteri, ha fatto mettere a verbale, a nome della delegazione di Forza Italia, la necessità di una disciplina nazionale approvata dal Parlamento, per evitare normative regionali differenti e dare attuazione alle indicazioni della Corte costituzionale.
Quali conseguenze per i professionisti sanitari
Per i medici e le aziende sanitarie, il giudizio costituzionale riguarda soprattutto la possibilità di disporre di procedure regionali definite per la verifica dei requisiti, l'acquisizione del parere etico e l'organizzazione dell'assistenza. La normativa veneta attribuisce responsabilità specifiche alle commissioni multidisciplinari e disciplina il coinvolgimento dei professionisti, ma la sua compatibilità con le competenze legislative statali dovrà essere valutata dalla Corte.
L'impugnazione, di per sé, non sospende automaticamente l'efficacia della legge regionale. Occorre quindi distinguere l'esistenza del giudizio costituzionale dagli eventuali effetti di una futura pronuncia sulle singole disposizioni. Per le strutture sanitarie resta essenziale operare nel rispetto del quadro normativo vigente e dei principi stabiliti dalla giurisprudenza costituzionale.
La vicenda veneta conferma infine una questione che interessa direttamente la professione medica: l'assenza di una disciplina nazionale organica lascia alle aziende sanitarie il compito di tradurre in procedure operative principi elaborati attraverso le sentenze. Il giudizio della Consulta chiarirà fino a che punto una Regione possa organizzare questo percorso senza intervenire su aspetti riservati alla legislazione statale, con conseguenze che potrebbero estendersi oltre il Veneto.

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