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Cassazione, il medico non può limitarsi alla propria specializzazione

Se ci sono dubbi il sanitario deve indirizzare il paziente presso il professionista competente per gli opportuni accertamenti
Medlex

Il medico interpellato da un paziente non può limitarsi a escludere che la sintomatologia da questi lamentata sia connessa con il proprio campo di specializzazione, ma, se ci sono dubbi circa la sua natura benevola, deve indirizzarlo presso il sanitario competente per gli opportuni accertamenti. Con la sentenza numero 15178/2018 (clicca qui per scaricare il testo completo), infatti, la Corte di cassazione - spiega il sito studiocataldi - ha confermato la condanna di un neurologo che, di fronte alle perdite di coscienza della sua paziente, la aveva tranquillizzata, prescrivendole un esame neurologico che aveva dato esito confortante ed escludendo a priori che gli svenimenti potessero avere natura cardiologica, come invece era poi risultato a seguito del decesso della donna.

Il consulto non può limitarsi a un unico profilo
Già il giudice del merito, come riportato in sentenza, aveva correttamente affermato che il sanitario "non poteva limitare il proprio consulto ad un unico profilo, omettendo qualunque previsione e successiva indicazione di approfondimento, in ordine alla possibile, alternativa genesi cardiaca delle crisi di perdita di coscienza".

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Le linee guida
In ossequio alle Linee guida dettate in materia, l'unico accertamento idoneo a escludere l'origine cardiaca delle sincopi di natura non determinata era l'elettrocardiogramma, che, invece, non fu mai eseguito dalla paziente, che si era completamente affidata al medico neurologo.

Secondo la Cassazione la colpa lieve deve  essere esclusa nei casi in cui sia presente una violazione del dovere di diligenza. Quindi la limitazione della responsabilità va ricercata solo nel caso in cui il medico abbia agito secondo la best practice, senza che ci sia stato alcun errore diagnostico per negligenza o imprudenza e ha quindi respinto il ricorso del neurologo.

Si legge nella sentenza: “nell'ambito delle previsioni colpose, ove più persone risultino responsabili di un evento, ciascuna ne risponde per intero. In tema di rapporto di  causalità  vige  il  principio  della equivalenza delle cause, avendo il  legislatore,  all'art.  41,  cod  pen.,  adottato  la teoria della par condicio. Pertanto, qualunque comportamento riferibile ad un soggetto agente, che si ponga come antecedente nella verificazione di una serie di accadimenti che conducono all'evento, è causa dello stesso”.

“Il rilievo mosso dalla difesa – continua la sentenza - in ordine alla corresponsabilità degli altri medici che si sono occupati del caso, ove mai tale responsabilità fosse stata ritenuta esistente, avrebbe potuto essere considerata come elemento di valutazione rilevante ai fini delta determinazione delta entità delta pena, ai sensi e per gli effetti dell'art. 133, comma primo, n. 3) cod. pen. che fa espresso riferimento al grado della colpa”. “Peraltro – aggiungono i giudici -  poiché il reato è estinto per intervenuta prescrizione,  tale aspetto non ha più alcuna incidenza nell'ambito delta vicenda in esame”.

“Quanto alla possibilità di una valutazione comparativa,  in termini percentuali, della responsabilità dell'imputato, si tratta di un aspetto che viene in rilievo quando vi e un concorso di colpa anche delta persona offesa. Sul punto, questa Sezione, si e cosi espressa:  ‘In  tema di reato colposo, il giudice penale è tenuto ad accertare la colpa concorrente del terzo, rimasto estraneo al giudizio, al solo fine di verificare la rilevanza delta sua condotta sull'efficienza causate del comportamento dell'imputato e di assicurare la correlazione tra gravita del reato e determinazione delta pena, ai sensi dell'art. 133, primo comma, n. 3) cod. pen., dovendosi escludere, in via generate, l'esistenza di un obbligo di quantificazione percentualistica dei diversi fattori causali dell'evento, a meno che egli non sia chiamato a pronunciare statuizioni civilistiche’. Poiché nel caso in esame non si ravvisa alcun aspetto afferente al fatto colposo della parte civile, il giudice non era tenuto a effettuare una previsione percentualistica dei diversi fattori causali dell’evento”.

Per la Corte di cassazione, insomma, la diagnosi del professionista, che si era pronunciato esclusivamente per una genesi vagale delle sincopi, "determinò il successivo sviluppo degli eventi, con esito infausto per la donna". La condanna, quindi, resta.

Medlex
Commenti
GV
Giuseppe Della Vedova
la genesi cardiaca di una sincope non va mai esclusa.
Rispondi
12/04/2018 17:49

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