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Fnpi, via libera dal Tar alle ricette elettroniche bianche in parafarmacie

Farmaci Redazione DottNet | 03/11/2022 16:29

La sentenza arriva dopo il ricorso di numerose parafarmacie contro il Mef, il Ministero della salute e la Sogei che non avevano dato seguito alla diffida delle stesse parafarmacie affinché fosse loro garantito l’accesso alle nuove ricette bianche ele

La sentenza arriva dopo il ricorso di numerose parafarmacie contro il Mef, il Ministero della salute e la Sogei che non avevano dato seguito alla diffida delle stesse parafarmacie affinché fosse loro garantito l’accesso alle nuove ricette bianche elettroniche

Il Tar del Lazio con sentenza 14273 pubblicata il 2 novembre scorso ha disposto che il Mef e il Ministro della salute attivino quanto necessario affinché anche le Parafarmacie possano accedere al Servizio del Sistema Tessera Sanitaria - STS e, in particolare, alla lettura delle Ricette bianche elettroniche (REB).

La sentenza arriva dopo il ricorso di numerose parafarmacie contro il Mef, il Ministero della salute e la Sogei che non avevano dato seguito alla diffida delle stesse parafarmacie affinché fosse loro garantito l’accesso alle nuove ricette bianche elettroniche così da poter dispensare anche tramite questo canale i prodotti da banco e sop di loro competenza indicati dal medico sulla REB.

Il Tar Lazio ricorda che “La ricetta elettronica bianca consente di inserire nel documento digitale i farmaci che non sono a carico del SSN ma che comunque necessitano di prescrizione medica. La ricetta elettronica bianca consente altresì di inserire nel documento digitale anche i farmaci c.d. SOP (senza obbligo di prescrizione) e i prodotti O.T.C. (Over the counter – sopra il banco), ossia i farmaci e prodotti alla cui vendita sono autorizzate, anche se non in via esclusiva, le Parafarmacie in forza dell’art. 5, comma 1, del d.l n. 223/2006”.

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Il Tar ricorda poi che “Allo stato attuale, le Parafarmacie sono di fatto escluse dal processo di dematerializzazione della c.d. ricetta cartacea poiché non sono collegate al sistema telematico del STS che consente la lettura del c.d. promemoria della REB e quindi l’acquisizione delle REB”. “Difatti – spiega ancora il tar nella sua sentenza - le Parafarmacie sono abilitate all’accesso ai servizi telematici del STS solamente per quanto concerne il servizio “Spese Sanitarie”, mentre non sono abilitate ad accedere al portale “Gestione Ricetta Elettronica Bianca” del STS per quanto concerne la lettura delle REB e l’erogazione dei relativi servizi”.

“In questo modo – osservano i giudici - viene precluso alle Parafarmacie la vendita dei prodotti avvalendosi del canale di trasmissione informativa dei dati delle ricette (REB), mentre gli esercizi commerciali delle Farmacie, collegate al STS con riguardo al portale “Gestione Ricetta Elettronica Bianca”, possono commercializzare (anche) i prodotti che vendono le Parafarmacie beneficiando dei vantaggi derivanti dalla ricetta dematerializzata (REB)”.

Alla luce di ciò il Tar Lazio ha ritenuto che “Il quadro normativo delineato fonda l’obbligo a carico del Ministero dell’economia e delle finanze e del Ministero della salute, ognuno per quanto di rispettiva competenza, ad assicurare che il processo di dematerializzazione delle ricette mediche cartacee avvenga senza discriminazioni nei confronti dei vari operatori economici che commercializzano i prodotti sanitari, garantendo a tutti la possibilità di avvalersi delle REB per commercializzate i prodotti che sono autorizzati a vendere”.

“Tanto lo impone la legge sulla dematerializzazione delle ricette mediche tradizionali, nonché le disposizioni sulla liberalizzazione dell’attività delle Parafarmacie che implicano (anche) l’eliminazione degli irragionevoli ostacoli alla libera della concorrenza nel mercato e i principi costituzionali che esigono che l’azione amministrativa si svolga in modo imparziale (art. 97 Cost.)”, sottolinea ancora il Tar accogliendo il ricorso delle parafarmacie “con conseguente condanna delle amministrazioni intimate a provvedere sull’istanza” e prevedendo la nomina di un “Commissario ad acta affinché provveda sull’istanza di parte ricorrente laddove le amministrazioni dovessero rimanere ancora inadempimenti”.

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